Buongiorno
Nel 2015 ho stipulato un contratto di affitto (6+6) come locatario per uno studio professionale e alla stipula del contratto ho rilasciato un assegno come deposito cauzionale pari a tre mesi di mensilità. Il proprietario non lo hai mai incassato, ora chiede di poterlo incassare. Vorrei sapere se ne ha diritto oppure resta un deposito ai fini garanzia per eventuali spese o danni che dovrà sostenere al rilascio dell’immobile.
Grazie
Cordiali saluti
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Il deposito cauzionale è una garanzia prevista nei contratti di locazione dall'art. 11 della legge 27 luglio 1978, n. 392. Esso è versato dal conduttore al locatore all'atto della stipula del contratto di locazione a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni poste a carico del conduttore, quali il pagamento dei canoni e degli oneri accessori e la riconsegna dell'immobile senza danni. Il locatore, pertanto, solo al verificarsi di tali eventi, potrà richiedere al tribunale, con apposito giudizio, che gli sia riconosciuta l'attribuzione totale o parziale del deposito cauzionale a seguito dei danni subiti.
La disciplina dispone che il deposito cauzionale non possa superare le tre mensilità del canone e che gli interessi legali prodotti debbano essere corrisposti al conduttore alla fine di ogni anno. E' questo un obbligo inderogabile a tutela del conduttore. Cosicchè, eventuali accordi che escludano il versamento degli interessi o ne prevedano il versamento in termini difformi dall'art. 11 L. n. 392/1978 devono considerarsi nulli per contrasto con la norma imperativa.
Al termine della locazione, dopo la riconsegna dell'immobile, il deposito cauzionale cessa di assolvere alla funzione di garanzia dovendo, pertanto, essere interamente restituito al conduttore con la maggiorazione degli interessi maturati, se questi non sono stati corrisposti alle varie scadenze annuali.
Il locatore, pertanto, può senz'altro incassare il deposito cauzionale ma dovrà provvedere agli adempimenti sopra accennati.
Cordialmente.
Avv. Antonello Guido
Il deposito cauzionale è una somma che tutela il locatore da eventuali morosità, non pagamenti o danni alla casa locata. In poche parole, esso va trattenuto dal locatore nel caso in cui il conduttore si renda moroso o inadempiente oppure al termine del contratto vi siano dei danni da pagare prodotti dal conduttore.
Generalmente, va versata all'inizio del contratto, ma se non vi è termine per contratto nulla vieta di versarla in un secondo momento.
Buongiorno, il proprietario dell'immobile da lei preso in locazione può incassare l'assegno.
Al termine della locazione dovrà restituirgli la somma ricevuta oltre agli interessi legali maturati, salvo il diritto a trattenerla in caso di danni.
Cordiali saluti
Egregio sig.Jaco,l'assegno può essere versato ma l'importo dovrebbe essere lasciato intatto;spesso accade che di comune accordo sia incassato in compensazione del pagamento degli ultimi tre canoni locativo.Cordialmente avv.Alfredo Guarino Napoli
Salve
il deposito cauzionale serve come garanzia per eventuali spese e danni. Bisogna vedere effettivamente la situazione al momento del rilascio dell’immobile.
Le consiglio di farsi assistere da un legale.
Resto a disposizione per qualsiasi necessità
Cordiali saluti
Avv. Maria Sannino (Lucca)
Buongiorno Jaco,
il deposito cauzionale serve per tutelare il proprietario da eventuali danni all'immobile che vanno verificati e computati a fine locazione.
Si utilizza soprattutto negli ultimi tempi una polizza assicurativa.
In ogni caso il proprietario già all'epoca della stipulazione poteva incassarlo.
Infatti trattasi di somma che matura, a favore del conduttore, interessi legali che vanno restituiti in uno all'ammontare versato al termine del rapporto.
Si tratterebbe di capire per quale motivo a distanza di anni egli espliciti oggi questa intenzione.
Avrei bisogno di un confronto per acquisire ulteriori informazioni per dare una compiuta risposta.
Eventualmente resto a disposizione qualora voglia approfondire il tema.
Cordiali saluti