Indennità di trasferta

Inviata da Flavio. 25 nov 2016 Consulenza del lavoro

Gentili Avvocati,
Sono responsabile del personale in un'azienda della Campania che si occupa di riparazione e manutenzione di carrelli elevatori. Tale attività prevede che gli operai si rechino regolarmente presso i clienti fuori dal comune dell'azienda, restando però nell'ambito del territorio campano. Il lavoro "fuori sede" è quindi la norma e i nostri operai si spostano con veicoli aziendali tutti i giorni e le ore di viaggio rientrano nel computo delle ore lavorative giornaliere previste dal contratto (quello applicato è il CCNL del Commercio).
L'azienda ha poi un’unità locale fuori della Campania, presso un cliente con cui ha un contratto di assistenza tecnica quasi giornaliera; a turno gli operai vengono mandati lì in trasferta con tutte le spese pagate (trasporto, vitto e alloggio).
Vi chiedo se l’indennità di trasferta va erogata in entrambi i casi, solo nel secondo (cliente fuori regione) o addirittura in nessuno dei due casi. Infine, se nel secondo caso va riconosciuta, vorrei sapere se l'indennità vale anche per l’ultimo giorno, quello in cui il dipendente non pernotta perché fa rientro in azienda entro la fine della giornata lavorativa.
Vi ringrazio per l’attenzione e l’eventuale chiarimento che vorrete fornirmi.
Cordiali saluti

F.S.

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Gentile Signor Flavio,
mi pare di comprendere che nel caso della Sua azienda siamo in presenza dei cd. lavoratori “trasferisti” (cioè dipendenti che espletano la propria prestazione lavorativa in luoghi sempre diversi da quello della sede aziendale).
La differenza sostanziale tra “lavoratore in trasferta” e “lavoratore trasferista” sta proprio nell'aspetto temporale della prestazione svolta fuori dai locali aziendali (“temporanea/occasionale” per i lavoratori in trasferta; invece “continuativa/ quotidiana” per i lavoratori trasferisti).
Tale distinguo porta anche ad una diversificazione in termini retributivi: ai lavoratori in trasferta spetta una semplice indennità di “trasferta” per l’appunto, invece è prevista una quota fissa per il trasfertista.
L’art. 51 del TUIR al 6° c. stabilisce che le indennità e le maggiorazioni di retribuzione spettanti ai lavoratori tenuti per contratto all’espletamento delle attività lavorative in luoghi sempre diversi e variabili, anche se corrisposte con continuità, le indennità di navigazione e di volo previste dalla legge o dal contratto collettivo, concorrono a formare il reddito nella misura del 50 per cento del loro ammontare.
Sperando di aver fugato il Suo dubbio, porgo cordiali saluti.

Avv. Teresa Fiortini Avvocato a Firenze

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