Indennizzo Legge Pinto

Inviata da Lorenzo. 8 mar 2016

Buonasera,
dopo la conclusione del processo civile di primo grado durato 6 anni, quanto tempo si ha a disposizione per chiedere l'equa riparazione? Grazie a tutti gli Avvocati per l'attenzione dedicatami. Auguro a tutti una buona serata.

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Il termine è di sei mesi a decorrere dal passaggio in giudicato della sentenza.
Saluti cordiali
Avv. Sandra Macis

Avv. Sandra Macis Avvocato a Cagliari

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Gentile Signor Lorenzo.
Avendo Lei affermato che la causa di primo grado si é conclusa con sentenza, il termine per proporre il ricorso é di sei mesi a decorrere dal passaggio in giudicato della sentenza.
Cordiali saluti.
Avv. Emanuela Costa

Studio Legale Avvocato Emanuela Costa Avvocato a Spinea

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Gent.mo Lorenzo,
il ricorso per equa riparazione va presentato alla Corte D’Appello territorialmente competente, a pena di decadenza, entro sei mesi dal passaggio in giudicato della sentenza che definisce il processo. Mentre è sempre proponibile se la causa è ancora pendente.
A disposizione per ulteriori chiarimenti, cordiali saluti
Avv. F.C.

Studio Legale Avv. Cavallaro Avvocato a Roma

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Sig. Lorenzo,
deve promuovere l'azione entro sei mesi dal passaggio in giudicato della sentenza.
Distinti saluti.
Avv.Irali

Studio Legale Avv.to Marco Irali Avvocato a Reggio Calabria

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Gentile Lorenzo,
il tempo è di sei mesi dal passaggio in giudicato della sentenza conclusiva il grado.

Avv. Marina Ligrani

Avv. Matrimonialista MARINA LIGRANI Avvocato a Potenza

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Buongiorno Signor Lorenzo.
Chi è stato coinvolto in un procedimento per un periodo di tempo considerato irragionevole, cioè troppo lungo, può richiedere, in base alla legge n. 89 del 24 marzo 2001 (cd. “legge Pinto”), un'equa riparazione.
In tal caso, il ricorso deve essere presentato entro sei mesi dal passaggio in giudicato della sentenza che definisce il processo (e cioè dal momento in cui non può essere più proposta l'impugnazione - il termine breve per l'impugnazione è di 30 giorni dalla notifica della sentenza, mentre il termine lungo è di sei mesi dalla pubblicazione della pronuncia).
Scaduti i sei mesi, la parte è considerata decaduta dal proporre il ricorso.
Resto a disposizione in caso di necessità e/o chiarimenti ed invio distinti saluti.

Avv. Stab. (Abogado) Rossana Delbarba

Anonimo-155490 Avvocato a Brescia

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Egr. sig. Lorenzo,
il termine per poter chiedere l'indennizzo ai sensi della Legge Pinto è di sei mesi dal momento in cui la decisione che conclude il procedimento è diventata definitiva.
Occorre cioè che la decisione sia passata in giudicato e dunque non sia più passibile di impugnazione (innanzi alla Corte d'Appello, se si tratta di una decisione di primo grado, o innanzi alla Corte di Cassazione, se si tratta di sentenza della Corte d'Appello).
Secondo la legge Pinto, come da ultimo modificata nel 2013, il giudizio di primo grado ha durata ragionevole se si conclude entro tre anni. Nel Suo caso, il procedimento è durato sei anni, e dunque il tempo di ragionevole durata pare ampiamente superato.
Attenzione però che nella valutazione della durata del procedimento il giudice chiamato a decidere dell'indennizzo valuta la complessità del caso, l'oggetto del procedimento, il comportamento delle parti e del giudice durante il procedimento, nonché quello di ogni altro soggetto chiamato a concorrervi o a contribuire alla sua definizione. Pertanto, non è detto che l'indennizzo venga sempre riconosciuto, anche se la causa ha avuto una durata superiore a quella ritenuta ragionevole.
Inoltre, la legge Pinto prevede che se il procedimento giunge a sentenza definitiva, cioè non impugnabile, nel termine di sei anni, la durata si considera comunque ragionevole, e dunque non può essere chiesto l'indennizzo.
Da ultimo, la Legge prevede una serie di esclusioni e limiti. Ad esempio, la parte che ha perso la causa non può chiedere l'indennizzo.
Occorre, dunque, valutare attentamente diversi elementi, prima di procedere.
Cordiali saluti

Avv. Barbara D'Angelo del Foro di Bologna

Studio legale Avvocato Barbara D'Angelo Avvocato a Bologna

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