Buongiorno;
Ho una domanda sull'articolo 89 ovvero la legge dei 300 giorni. Io sto con una ragazza degli stati uniti (New York) lei è sposata ed ha un figlio di 9 anni, a gennaio
2016 avviera le pratiche per il divorzio (le han detto da 3/6 mesi per la sentenza definitiva), dopo di che viene qui in italia come turista quindi puo rimanere qui 3 mesi. In questo lasso ti tempo io la devo sposare in comune e portare i documenti alla questura per permesso familiare (5 anni durata, anche se dopo 2 anni puo fare riciesta della cittadinanza italiana, con figli da me si dimezza).Il problema e che questa legge vale anche per le donne straniere ed io non posso aspettare altri 10 mesi dopo la sentenza di divorzio, quindi appena l'avra la faccio venire da me. Quando sara qui sono consapevole che l'ufficiale non ci fara sposare, ma io faro prima una richiesta al tribunale munito di certificato di non gravidanza e altri documenti per l'approvazione. Praticamente in 3 mesi riesco a fare richiesta al tribunale+ matrimonio al comune e presentare i documenti alla questura? Da premettere che il figlio non verra con lei ma rimarra col padre. Grazie ancora per il vostro tempo.
Risposta inviata
A breve convalideremo la tua risposta e la pubblicheremo
C’è stato un errore
Per favore, provaci di nuovo più tardi.
Miglior risposta
Questa risposta è stata utile per 0 persone
In 3 mesi la vedo durissima!
Dipende molto dal Tribunale competente per zona..qui da me, ad esempio, se esponi il problema al personale della Cancelleria, cercano di accontentarti.
Quindi occorre sapere in quale tribunale devi fare le pratiche, telefonare a chi di dovere, esporre il problema e procedere.
Sappi che se tu facessi fare un figlio a lei, nelle more, e non avesse ancora potuto sposarti, la ragazza comunque non sarebbe passibile di provvedimento di espulsione.
Se hai bisogno contattami pure, così ti spiego meglio.
Cordiali saluti
Gentile Debian,
Il divieto temporaneo di nuove nozze, ossia l'attesa dei 300 giorni che andrebbero a sommarsi al termine del passaggio in giudicato della sentenza, non si applica quando il divorzio è pronunciato a seguito di separazione giudiziale o consensuale e vi sia stata quindi ininterrotta separazione tra i coniugi.
Ottenendo il divorzio prima dei termini ridetto l'Ufficiale di Stato civile potrebbe rifiutarsi di pubblicare il matrimonio sino a che non siano trascorsi effettivamente 300 giorni dalla data certificata di separazione personale dei coniugi.
Ad ogni modo la sua fidanzata (divorzio diretto senza separazione, divorzio dopo soli 6 mesi dalla separazione ecc.), può ricorrere al Tribunale per la dispensa dal termine di 300 giorni, purché sia certificata l'assenza di uno stato di gravidanza. L'autorizzazione si ottiene normalmente entro un mese dall'istanza.
Avv. Marina Ligrani
Gentile Febian,
ll divieto temporaneo di nuove nozze, ossia l'attesa dei 300 giorni
non ha valore quando il divorzio è pronunciato a seguito di separazione giudiziale o consensuale e vi sia stata, quindi, ininterrotta separazione tra i coniugi (la norma mira a scongiurare che la paternità dei figli nati nei 300 giorni successivi al divorzio sia attribuita al nuovo coniuge).
Se così non è nel suo caso, la sua fidanzata, ad ogni modo, può presentare ricorso al Tribunale competente chiedendo l'emissione di un decreto, emesso in camera di consiglio, che autorizzi il matrimonio quando e' inequivocabilmente escluso lo stato di gravidanza o se risulta che il marito non abbia convissuto con la moglie nei trecento giorni precedenti lo scioglimento, l'annullamento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
In buona sostanza, poiché la maggior parte dei divorzi viene pronunciato a seguito di separazione legale, il lutto vedovile di 300 giorni riguarda soltanto casi in cui il divorzio è avvenuto senza una preventiva separazione ovvero per motivi riguardanti pene detentive, ovvero ergastolo dell'ex coniuge.
avv. marina ligrani