Nel 2006 mia cognata fece una dia senza pagare gli oneri al Comune, ed è deceduta nel 2007.
Oggi mi è pervenuta un’ingiunzione fiscale con funzione di precetto a carico di mia moglie, sorella della defunta, in qualità di erede. Non capisco perché la fanno a mia moglie, quando è in vita la figlia della defunta, che abita nella casa intestata alla mamma, in quanto erede, anche se non ha né rinunciato né accettato ancora l'eredità. È corretto o l'Agenzia delle entrate del mio Comune ha commesso un errore? Grazie per la risposta
Risposta inviata
A breve convalideremo la tua risposta e la pubblicheremo
C’è stato un errore
Per favore, provaci di nuovo più tardi.
Miglior risposta
Questa risposta è stata utile per 2 persone
Se la persona defunta ha una figlia, la prima in linea di successione è proprio quest'ultima. Ed è chiamata ad accettare o meno l'eredità.
Nel caso rinunci, allora, subentreranno gli altri eredi legittimi.
Avv. Alan Binda
Probabilmente si tratta di un errore. L’accettazione dell’eredità, infatti, può essere anche tacita, come ad esempio nel caso prospettato in cui la figlia della defunta sorella di Sua moglie abita nell'appartamento appartenuto a sua cognata e si comporta a tutti gli effetti come la proprietaria. In questo caso, l’Agenzia delle Entrate avrebbe dovuto notificare l’ingiunzione direttamente all'erede.
Di più, anche nel caso in cui sua nipote non avesse provveduto a fare le doverose comunicazioni in ordine alla successione alla all'agenzia delle Entrate, la notificazione doveva essere indirizzata impersonalmente a tutti gli eredi presso l’ultimo domicilio del de cuius.
Può quindi legittimamente fare opposizione al precetto di pagamento, entro 30 giorni dalla notifica.
Di sicuro l'Ente ha fatto un errore. A rispondere dell'ingiunzione dev'essere la figlia della defunta. Le consiglio dunque di chiedere l'annullamento del provvedimento prima che questo diventi definitivo a carico di sua moglie.
Ti è stata utile?
Grazie per la tua valutazione!
Questa risposta è stata utile per 0 persone
Gentile Sig. Mazzanti,
in realtà questo modo di procedere dell'Agenzia delle Entrate non è corretto: gli eredi hanno infatti l'obbligo di comunicare all'Agenzia Entrate la morte del loro dante causa ai sensi dell'art. 65 DPR 600/1973, oltre alle proprie generalità e domicilio fiscale. Se tale comunicazione non fosse stata fatta dalla figlia di Sua cognata, e l'Agenzia Entrate fosse venuta a conoscenza comunque della morte di Sua cognata stessa, avrebbe dovuto notificare ai sensi dell'art. 64 DPR 600/1973, e cioè impersonalmente presso l'ultimo domicilio che aveva Sua cognata, oppure, laddove la comunicazione della morte fosse stata viceversa effettuata, notificare l'ingiunzione direttamente e solo alla figlia di Sua cognata (a condizione che abbia accettato l'eredità), non certo indiscriminatamente a tutti coloro che, rispetto alla defunta, avrebbero potuto in astratto essere chiamati all'eredità e divenire eredi legittimi secondo la Legge.
Quanto sopra anche per ovvie ragioni di riservatezza e tutela dei dati personali contenuti in tutti gli atti e provvedimenti dell'Agenzia Entrate, nonchè per correttezza del procedimento di notifica degli atti, specie delle ingiunzioni fiscali, che devono essere portati a conoscenza solo degli effettivi legittimati passivi.
Se necessita di assistenza mi contatti pure.
Cordiali Saluti
La risposta della Collega è correttissima e senz'altro andrà verificata presso il Comune, mediante accesso agli atti, la situazione del procedimento e chi siano i chiamati all'eredità che hanno ricevuto la notifica dell'ingiunzione contro la quale è sempre possibile proporre opposizione entro 30 gg dalla notifica.
Ricordo che, sino a che non intervenga l'accettazione espressa od implicita dell'eredità i successibili non sono ancora eredi.
Inoltre, l'erede, per il principio di personalità della responsabilità in materia di sanzioni amministrative, non risponde delle sanzioni irrogate oltre agli oneri.
Saluti cordiali
Bisogna approfondire con esame di tutta la documentazione. Mi può contattare allo Studio Interdisciplinare Avv. Olimpia Persico.
Ti è stata utile?
Grazie per la tua valutazione!
Questa risposta è stata utile per 0 persone
Gentile Claudio Mazzanti,
è vero che la prima successibile in linea discendente è la figlia, ma questa non ha ancora accettato l'eredità. Se nemmeno Sua moglie ha accettato l'eredità consiglio - fatte le opportune valutazioni- o di rinunciare o di accettare con beneficio di inventario; dopo di che si va all''Agenzia delle Entrate per comunicare la rinuncia o l'accettazione con beneficio di inventario. Mi faccia sapere, Resto a Sua disposizione anche per una prima consulenza presso il mio studio.
Saluti cordiali,
Avv. Giovanni Bonomo
Gentilissimo Claudio,
gli eredi rispondono dei debiti ereditari, in proporzione alle rispettive quote, se ovviamente hanno accettato l'eredita'.
Quindi presumo che l'Agenzia delle Entrate hanno notificato a tutti gli eredi.
Se Sua moglie e' erede e non ha ancora accettato l'eredita', consiglio - fatte le debite valutazioni- o di rinunciare o di accettare con beneficio di inventario; fatto questo e' opportuno recarsi presso l'Agenzia delle Entrate per comunicare la rinuncia o l'accettazione con beneficio di inventario.
Cordialmente.
Avv.Silvia Parrini