Buongiorno,
ho letto che dal 6 febbraio cioè da due giorni, i reati come l'ingiuria, sono stati abrogati.
Quindi se nel 2015 sporgo querela per ingiuria (ora abrogata) e diffamazione a mezzo stampa (ora depenalizzata) cosa succederà' esattamente al mio caso?
Grazie!
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Gentile Signora Chiara, buonasera.
La depenalizzazione dei reati da Lei indicata non significa che gli stessi non saranno più perseguibili, ma solamente che le pene previste avranno natura prettamente pecuniaria, trattandosi di illeciti amministrativi e non più di reati penali.
Pertanto, le uniche differenze saranno in concreto sul piano della pena, mentre poco, o nulla, cambierà con riferimento alla procedura, che resta identica (anche in termini di decadenza) a quella precedente.
Nella speranza d'aver risposto in maniera chiara ed esaustiva al quesito posto, resto a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.
Con i più cordiali saluti.
Avv. Simone Rinaldini
Salve,
i reati di ingiuria e diffamazione non sono stati abrogati, ma sono stati depenalizzati: in buona sostanza essi non prevedono più una pena detentiva (peraltro modesta e quasi mai in concreto applicata a causa degli sconti di pena), ma solo una sanzione pecuniaria, che anzi è stata aumentata considerevolmente dai recenti decreti. Pertanto il suo diritto di sporgere querela e portare a processo coloro i quali la hanno offesa è rimasto integro anche alla luce degli intervenuti decreti. Anzi, se vogliamo è stato rafforzato, in quanto mediante la disciplina del ravvedimento operoso e della costituzione di parte civile lei può ricevere un risarcimento per i reati subiti.
L'unico limite che rimane è che la querela deve essere presentata dalla persona offesa dal reato entro 90 giorni (termine di decadenza) dal reato subito.
Resto a sua disposizione per qualunque cosa,
Alessandro Scavo - Studio Legale Scavo
Buongiorno Signora Anna.
A seguito del pacchetto depenalizzazioni, approvato con il D.L. 15.01.2106 n. 7 e con D.L. 15.01.2106 n. 8 dal giorno 06.02.2016, chiunque commetterà reati come l’ingiuria, il danneggiamento semplice di beni altrui, la guida senza patente, gli atti osceni o contrari alla pubblica decenza, non potrà ricevere un procedimento penale, sporcando la propria fedina penale, ma soltanto (a seconda dei casi) una sanzione amministrativa di tipo pecuniario o una multa a seguito di un processo civile di risarcimento del danno azionato dalla vittima (è il caso dell’ingiuria o del danneggiamento).
Per quanto riguarda le violazione commesse prima del 06.02.2016, gli art. 8 e 9 del Dlgs 8/2016 stabiliscono quanto segue:
- se la violazione è stata commessa prima del 06.02.2016, ma non c’è ancora sentenza o altro decreto irrevocabile, si applica la riforma;
- l'art. 9 specifica la procedura da seguire: entro 90 giorni dal 06.02.2016 il Giudice trasmette gli atti alla DTL (direzione territoriale del lavoro) competente;
- se l’azione penale non è ancora stata esercitata, la trasmissione degli atti è effettuata dal P.M.;
- se invece l’azione penale è già stata esercitata, il giudice pronuncia sentenza di non luogo a procedere, e trasmette gli atti alla DTL;
- ricevuta questa comunicazione, la DTL ha altri 90 giorni di tempo per comunicare all’interessato la nuova quantificazione della sanzioni;
- se, invece, il procedimento penale si è già concluso, il Giudice revoca la sentenza o il decreto, dichiarando che il fatto non è previsto dalla legge come reato, e prendendo poi i provvedimenti conseguenti.
Distinti saluti
Gentile Anna,
la norma transitoria al d.Lgs. 8/2016 ha stabilito la retroattività delle previsioni di depenalizzazioni, dunque applicabili a ex reati già commessi. Se lei ha sporto querela e vi è procedimento pendente presso l'autorità giudiziaria e non ancora definito il fascicolo verrà trasmesso all'autorità amministrativa competente entro 90 giorni, per la quantificazione e applicazione dell'illecito.
Sulla quantificazione della sanzione v'è da dire che, trattandosi di illecito commesso prima della entrata in vigore del D. Lgs. 8/2016 non potrà essere applicata una sanzione amministrativa pecuniaria per un importo superiore al massimo della pena originariamente inflitta per il reato.