Buongiorno,
2 anni fa ricevetti degli insulti su Facebook tramite messaggio privato da un profilo falso. Ho querelato per ingiurie tramite polizia postale.
2 mesi fa hanno fatto lo stesso sempre su Facebook, cosa dovrei fare? Lascio perdere? Integro la querela di 2 anni fa con i nuovi insulti? Non otterrò nulla perchè il reato di ingiuria è stato abrogato?
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Gentile Signora Anna, buongiorno.
Il mio consiglio è di sporgere formale querela denuncia alle competenti Autorità, come fece in occasione del primo episodio.
Il reato di ingiuria è stato depenalizzato, ma non è scomparso. Solamente che ora la condotta non ha più rilevanza penale, ma solo amministrativa, per cui è prevista una sanzione pecuniaria e non più detentiva.
Ovviamente resta sempre dovuto il risarcimento del danno spettante alla persona offesa, da ottenersi in sede civile.
Nella speranza d'aver risposto in maniera chiara ed esaustiva al quesito posto, resto a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.
Con i più cordiali saluti.
Avv. Simone Rinaldini
Buongiorno sig.ra Chiara,
ma la denuncia di due anni fa ha avuto un seguito? L'autore dei fatti è la stessa persona di due anni fa? Sarebbe utile sapere come sta procedendo l'autorità e comunque non rinunciare ad una nuova querela, mettendo in evidenza i precedenti.
Gentile signora Chiara,
Le segnalo che con la c.d. depenalizzazione, il reato di ingiuria è stato abrogato, per cui non può più presentare querela e non possono esservi più indagini di P.G. disposte dalla Procura della Repubblica competente .
Se conosce l'identità del colpevole e ritiene che sia fruttuosamente esperibile un'azione civile di danno nei suoi confronti, nel senso che può soddisfare un'eventuale condanna al risarcimento, potrà esperire un'azione di danno innanzi al Giudice Civile, che accogliendo la domanda risarcitoria, infliggerà anche una sanzione pecuniaria nei confronti del colpevole a favore della Cassa delle Ammende, cioè dello Stato. Devo anche segnalarLe che nel giudizio civile, a differenza del giudizio penale ove il danneggiato è parte, non potrà essere sentita come testimone e, quindi le Sue dichiarazioni non potranno essere assunte come prova , per cui è necessario che si munisca di prove idonee prima della promozione di una causa civile.
Avv. Alfredo Guarino
Napoli
Con la c.d. depenalizzazione il reato e' stato abrogato e quindi sara' inutile presentare querele (le Procure della Repubblica non possono piu' svolgere indagini e non possono piu' disporre il rinvio a giudizio)Puo' promuovere una azione civile di danno,se conosce l'identita' del colpevole e se questi puo' adempiere ad una eventuale condanna al risarcimento e in tal caso ricevera' anche una sanzione pecuniaria da versare allo Stato,Consideri poi che in sede civile non potranno essere assunte come prova le Sue dichiarazioni,per cui dovra' munirsi di idonee prove documentali e testimonial Avvocato Alfredo Guarino Napoli
Salve,
come anticipato dalla mia collega, il reato di ingiuria non è stato abrogato, ma semplicemente non prevede più la pena detentiva ma solo quella pecuniaria. Il che non influisce minimamente sull'offensività del reato e sul fatto che qualsiasi persona offesa da tale tipo di reato può sporgere querela al fine di veder sanzionato il danneggiante e ricevere risarcimento. in questo caso, se venisse accertata la recidiva, le sanzioni sarebbero anche maggiori.
Nel suo caso una denuncia consentirebbe alla polizia postale di recuperare tutti i post ingiuriosi e i messaggi di simile tenore pubblicati negli ultimi 3 anni, anche se cancellati: i social network, anche in caso di cancellazione, sono obbligati a tenerne copia per tale arco di tempo, proprio al fine di avere una prova dei reati perpetrati a mezzo della rete internet.
Il suo diritto, in sostanza, non è stato leso in alcun modo dai recenti sviluppi legislativi, può quindi azionarlo in qualsiasi momento entro i 90 giorni dal momento dell'offesa (la querela ha un limite di decadenza di 90 giorni per esser presentata). Essendo il fatto avvenuto due mesi fa, le consiglio di attivarsi prontamente. Resto a sua disposizione,
Gentile signora Anna,
come giustamente ha osservato il reato di ingiuria è stato depenalizzato (in conseguenza, per la precisione, dell'art. 1 Decreto legislativo 15 gennaio 2016 n. 7).
L'ingiuria, quindi, non da più luogo a sanzione penale ma, per effetto di quanto disposto dagli artt. 3 e 4 del summenzionato decreto, solamente ad una sanzione pecuniaria civile.
Le segnalo peraltro che la sanzione pecuniaria civile viene applicata, a norma del successivo art. 8, dal giudice competente a conoscere dell'azione di risarcimento del danno.
In buona sostanza, per effetto della depenalizzazione operata dal decreto legislativo 7/2016, Lei può solamente agire in sede civile per il risarcimento dei danni subiti.
In quella sede, all'esito del giudizio da Lei eventualmente promosso, laddove venisse accolta la Sua domanda di risarcimento, il giudice potrà comminare al responsabile altresì la sanzione pecuniaria prevista dall'art. 4 (da 100 a 8000 euro); sanzione che, peraltro, verrebbe devoluta alla Cassa delle Ammende e non in Suo favore.
A disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento.