Buongiorno
sto valutando la possibilità di fare richiesta di interdizione per un parente con problemi nella gestione della vita quotidiana (intervento di carabinieri, assistenti sociali etc). Il dubbio che vorrei chiarire è il seguente: è possibile fare tale richiesta o bisogna prima fare richiesta per amministratore di sostegno? é possibile far seguire la pratica da un qualche avvocato? quale specializzazione si adatta meglio al caso? grazie per e informazioni
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Gentile Pietro,
sicuramente, se ricorrono i presupposti di legge (abituale condizione di infermità di mente e esistenza di interessi, perlopiù patrimoniali, che il soggetto non è più in grado di gestire autonomamente) allora è possibile fare domanda di interdizione.
Attenzione, perché l’azione – anche ove ricorrano i presupposti che Le ho detto – può essere promossa solo dai soggetti indicati all’art. 417 c.c.
Quanto al dubbio sulla priorità concessa all’istituto dell’amministratore di sostegno, bisogna specificare che l’interdizione costituisce ormai una misura residuale dandosi sempre la precedenza alla nomina dell’amministratore di sostegno. Ciò non significa che esista l’obbligo di chiedere prima la nomina dell’amministratore, soltanto, il Tribunale potrà, d’ufficio, trasmettere gli atti al Giudice tutelare per la nomina dell’amministratore ove si convinca che manchino i presupposti per l’interdizione.
Per la scelta dell’avvocato, poiché si tratta di istituti di diritto civile, ha forse più senso rivolgersi ad un civilista, fermo restando che qualunque avvocato ha l’obbligo di rifiutare gli incarichi che esulano dalle proprie competenze.
In ogni caso, date queste prime indicazioni, è fondamentale che si rivolga ad un avvocato il quale saprà illustrarle più compiutamente tutti i passaggi da compiere.
Cordialità
Avv. Duilio Cuoci
Buongiorno Sig. Pietro,
se il soggetto si trova in uno stato abituale di infermità di mente, può richiedere, mediante deposito di un ricorso al tribunale, l'interdizione del soggetto stesso senza dover richiedere prima l'amministrazione di sostegno.
Resto a Sua disposizione e La saluto cordialmente.
Avv. Fabio Casaburo
Gentile Signor Pietro
Ai sensi dell'art. 404, c. c., l'amministrazione di sostegno presuppone la "impossibilità", anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi; laddove, in base all'art. 414 c. c., l'interdizione presuppone condizioni di abituale infermità di mente che rendano "incapaci" di provvedere ai propri interessi.
Qualora intendesse valutare la mia assistenza, se della mia zona, La invito a contattarmi.
Cordialmente.
Avv. Raffaela Nocera
Gentile sig. Pietro,
l’amministrazione di sostegno mira a proteggere quelle
persone che si trovano nell’impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi (patrimoniali o non patrimoniali) perché affette da un’infermità fisica o psichica (malati gravi e terminali, persone anziane). Consente di proteggere il soggetto debole senza, però, escludere totalmente la sua capacità di agire (come, invece, avviene nel caso di interdizione il cui presupposto è una condizione di abituale infermità mentale).
Resto a disposizione per fornirle una consulenza più approfondita.
Per maggiori informazioni sull'attività del mio studio potrà visionare il mio profilo Studilegali.com.
Non esiti a contattarmi tramite la piattaforma.
Cordiali saluti.
Avv. Loredana Passalacqua
Gent.mo sig. Pietro,
lei può intraprendere sin da subito la pratica per l'interdizione, anche se negli ultimi anni sono più rare e si predilige l'amministrazione di sostegno.
Le consiglio di rivolgersi ad un avvocato per essere consigliato al meglio e per la presentazione della pratica.
Rimango a sua disposizione qualora avesse necessità di approfondire la questione.
Cordiali saluti
l'interdizione è un istituto piuttosto desueto che i tribunali non concedono con facilità. Da mia esperienza i giudici preferiscono adottare l'istituto della amministrazione di sostegno. La pratica può essere seguita da un legale.
se ritiene mi contatti.
avv. Fabrizio Bini
Egr. Sig. Pietro,
è possibile procedere con la richiesta di interdizione, senza aver prima esperito la richiesta di nomina di amministrazione di sostegno.
A seconda poi delle caratteristiche del caso concreto, il Giudice deciderà se procedere con interdizione (misura più ridiga e limitante per la parte che la subisce) o per la nomina di amministratore di sostegno.
E' bene che la domanda sia redatta da un legale in quanto la corretta redazione della domanda agevola notevolmente le fasi successive.
Per quanto attiene alla specializzazione un avvocato che si occupa giornalmente di diritto civile dovrebbe essere in grado di seguirla a dovere.
Se vuole io sono a Sua disposizione.
Mi contattati pure per la fissazione di un appuntamento (il predetto è necessario per inquadrare bene il caso e per poi poterle fare un preventivo ad hoc in base alle attività da svolgere e al numero di soggetti coivolti).
Il mio studio si trova in Provincia di Milano.
Può reperire i miei recapiti digitando il mio nome su google e visitando il mio sito internet.
La saluto cordialmente.
Avv. Stefania Panzitta
Buonasera
Certamente un avvocato ( generalmente
un civilista) può occuparsi della questione.
Sarà poi rimesso al Magistrato (con l'intervento del Pubblico Ministero) previo esame di documentazione medica e della persona, valutare se procedere con l'interdizione o alla forma meno grave di inabilitazione oppure alla nomina di un un amministratore di sostegno.
Se volesse avvalersi della mia prestazione professionale mi contatti pure.
Cordialmente saluto
Avv. Laura Cattaneo
Buongiorno. Non esiste un ordine di precedenza tra la richiesta di interdizione e quella della nomina di amministrazione di sostegno. La scelta tra l'una e l'altra dipende dal grado di incapacità della persona a provvedere alle proprie necessità, ma anche dalla misura del patrimonio da gestire ( in tal senso diverse pronunce dei Tribunali). In ogni caso lei potrà chiedere l'interdizione ed il Giudice valutate la situazione potrà decidere se reputare più consona la nomina di un amministratore di sostegno. Tenga presente che con la richiesta di interdizione il Giudice necessariamente dovrà nominare un perito, mentre nella ADS spesso ci si avvale della sola certificazione medica che attesti lo stati di salute psicofisica dell'amministrato. La nomina di un perito incide dunque sui costi della procedura. In entrambi i casi il ricorso è solitamente predisposto da un avvocato che potrà indirizzarla meglio sulla procedura migliore, valutata la situazione del soggetto beneficiario e i documenti esibiti. Resto a disposizione per eventuali ulteriori necessità . Distinti saluti. avv. Angela Galavotti
Puo essere richiesta, con ricorso redatto da avvocato, l'interidizione, ma la persona deve trovarsi in uno stato mentale molto grave, da accertarsi tramite esame della persona ed analisi della documentazione medica. Il giudice potrebbe poi ammettere una consulenza, ma non è detto.
All'esito, sarà nominato un tutore, o scelto tra i parenti se del caso, oppure persona estranea iscritta ad apposito albo del tribunale, che verrà compensata con autorizzazioni al pagamento disposte dal giudice.
REsto a disposizione
Saluti
Avv. Laura Ferrari
Buongiorno,
La richiesta di interdizione può essere avanzata in caso di infermità permanente, ma la situazione andrebbe valutata nel dettaglio, in quanto spesso sono valutabili altre opzioni.
Resto a disposizione se vorrà rivolgersi a me per chiarimenti.
Cordiali saluti.
Avv. Anna Vino
Gentile Signor Pietro
la procedura di interdizione e quella di nomina di un amministratore di sostegno non sono complementari.
L'interdizione infatti è una situazione di totale e permanente infermità che comporta anche la perdita di alcuni diritti civili. Per tale ricorso è necessario avvalersi di un legale.
La procedura invece per l'apertura di una amministrazione di sostegno può essere richiesta anche dai parenti - eventualmente anche dal soggetto da tutelare o dal Sindaco del comune di residenza - e comporta solo che un amministratore si sostegno coiadiuvi l'amministrato nelle operazioni della vita quotidiana.
Il mio consiglio è quindi senz'altro quello di rivolgersi ad un legale il quale potrà valutare quale dei due istituti è più adatto al caso di specie.
Qualora volesse un approfondimento della tematica può contattarmi in privato.
Cordiali saluti
Avv. Marilena Desca
Gentile Pietro,
Se il suo parente è in una condizione tale da fare ritenere che noi n sia in assoluto capace di attendere ai propri interessi di vita quotidiana perché incapace (da intendersi una abituale infermità)può fare richiesta di interdizione senza dover chiedere un'amministrazione di sostegno.
AVV Marina Ligrani
Buonasera,
è possibile richiedere fin da subito l'interdizione, ma il soggetto deve trovarsi in stato permanente di infermità mentale.
Per il deposito e la redazione del ricorso è possibile avvalersi della prestazione dell'avvocato.
Resto a Sua disposizione e La saluto cordialmente.
Avv. Fabio Casaburo