Devo fare urgentemente ricorso per chiedere l'annullamento o l'invalidità di un secondo testamento pubblico in mano a mia sorella, lasciato - fatto da una delle due mie zie, sorelle di mia madre, che precedentemente avevano sottoscritto di loro pugno entrambe un testamento olografo che una lasciava all'altra e infine lasciavano a mia madre.
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Gentile Roberto,
nel nostro ordinamento, due sono le forme ordinarie di testamento:
1. Il testamento olografo;
2. Il testamento pubblico.
Il testamento olografo deve essere scritto per intero, datato e sottoscritto di proprio pugno dal testatore. In questo caso il testamento è nullo quando manca l’autografia o la sottoscrizione.
Comunque il testatore può in ogni momento revocare o mutare le disposizioni testamentarie: se ciò accade, vale il testamento che reca la data più recente.
La revocazione espressa può farsi soltanto con un nuovo testamento o con un atto ricevuto dal notaio in presenza di due testimoni in cui il testatore personalmente dichiara di revocare in tutto o in parte, la disposizione anteriore.
Il testamento pubblico è ricevuto dal notaio, in presenza di due testimoni: il testatore, in presenza dei testimoni, dichiara al notaio la sua volontà, la quale è ridotta in iscritto a cura del notaio stesso.
Il testamento pubblico è nullo quando manca la redazione per iscritto, da parte del notaio delle dichiarazioni del testatore o la sottoscrizione dell’uno o dell’altro.
Dalla Sua mail sembrerebbe emergere che gli eventuali precedenti testamenti olografi siano stati sostituiti dal testatore con testamento pubblico - facoltà prevista espressamente dalla legge - per atto notarile redatto in presenza del testatore, dei testimoni e del notaio: il testamento è perfettamente valido.
Per ogni altro difetto di forma il testamento può essere annullato su istanza di chiunque vi abbia interesse ed eventualmente impugnato anche per altre ragioni.
Vista la delicatezza della questione rimango a disposizione per ogni altro chiarimento.
Cordiali Saluti
Dott.ssa Katiuscia Castorino per
Avv. Enrica Anerdi
Se successivamente al testamento olografo, scritto di pugno da sua zia, è stato fatto altro testamento pubblico, avanti al notaio, è quest'ultimo che prevale - in ogni ultimo testamento se regolare prevale sugli altri precedenti-
Potrebbe impugnarlo solo provando che la zia non possedeva capacità giuridica o naturale, ma se fatto davanti al notaio rimane più difficile. IN ogni caso resto a disposizione
Buongiorno, se ho ben compreso il Suo problema, al fine di essere più precisa e chiara possibile bisognerebbe analizzare i documenti.
In linea generale i testamenti reciproci non hanno alcun effetto, mentre un testamento pubblico ha una valenza probatoria della volontà del testatore più forte ed infatti forma piena prova fino a querela di falso.
Ciò non toglie che non sia impugnabile per talune circostanze previste dal codice civile.
Per poter verificare la sussistenza dei requisiti occorre visionare accuratamente il documento, in caso contrario non può essere detto- in questa sede- se si può procedere o meno.
Cordiali saluti
Le segnalo che dovrebbe esaminarsi il caso con la dovuta attenzione; se, come mi sembra di poter dedurre, se ho ben inteso, vi è stato un testamento reciproco e tale reciprocità risulta in modo evidente, siffatte disposizioni testamentarie non posseggono alcun valore giuridico; inoltre non è lecito disporre in un testamento che il proprio erede sia vincolato ad esprimere a sua volta la sua volontà testamentaria in un m odo predeterminato, per cui mi pare, salvo diverse deduzioni da una più attenta conoscenza dei fatti, che nella vicenda possano evidenziarsi fattispecie a Lei sfavorevoli. Naturalmente altro è il tema dell'eventuale impugnazione del testamento pubblico per le varie ragioni che sono disciplinate dal codice civile, sia con riferimento alla nullità che con riferimento all'annullamento.
Alfredo Guarino
Napoli
Se il testamento di cui parla è successivo a uno precedente fatto dalla medesima defunta e contiene la clausola di revoca del precedente testamento, quest'ultimo, in linea di principio, non ha più alcun valore. Per poter impugnare giudizialmente il testamento successivo bisognerebbe vedere qual è il suo contenuto e se vi sono le basi per proporre un'azione di impugnazione. Sono comunque a disposizione per ogni approfondimento
Non ho ben compreso quale sia la domanda.
In ogni caso, se il testamento è pubblico non può essere in mano di Sua sorella ma è depositato dal notaio che lo ha redatto.
Rimango a disposizione per ulteriori chiarimenti.