Inventario e stima massa ereditaria

Inviata da Carla. 27 nov 2015 Eredità

Gentili Avvocati,
nell'ipotesi di accettazione pura e semplice dell'eredità e nel caso in cui occorra inventariazione e stimare dei beni mobili al fine di determinare la massa (quadri, mobili, gioielli, libri antichi etc), l'inventario va necessariamente redatto da un notaio o può essere fatto da un perito nominato di comune accordo tra gli eredi?

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Buongiorno.
Solo in caso di accettazione di eredità con beneficio di inventario occorre l'incarico ad un notaio, mentre in caso di accettazione semplice è sufficiente la nomina di un consulente, Incaricato concordemente dagli eredi e di comune fiducia.
Se ha dubbi, il nostro Studio Legale si occupa esclusivamente di Diritto di Famiglia.
Un cordiale saluto
Avv. Raffaella Angelica Molendini (Milano, Roma, provincie)

Avv. Raffaella Angelica Molendini Avvocato a Milano

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Gentilissima Maria,
se vi e' accordo di tutto gli eredi sulla designazione congiunta di un perito, non e' necessario incaricare un notaio o cancelliere del Tribunale.
Consigl'io vivamente di consacrare per iscritto il predetto accordo di incarico congiunto.
Cordialmente.
Avv.Silvia Parrini

Avv. Silvia Parrini Avvocato a Cascina

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Buongiorno sig.ra Maria,
in caso di accettazione pura e semplice dell'eredità - come nel Vostro caso - la redazione dell'inventario ha lo scopo principale di consentire agli eredi la valutazione dell'asse ereditario, al fine di poi procedere alla divisione e/o alla vendita dei singoli cespiti ereditari.
Per tale motivo non è necessario incaricare un Notaio o il cancelliere del Tribunale (come invece avviene per l'accettazione di eredità col beneficio di inventario, c.d. eredità beneficiata), ma è possibile anche incaricare un perito (geometra, architetto, ingegnere o un qualsiasi esperto - volendo anche un gioielliere, se ci sono preziosi) che abbia la Vostra fiducia e a cui liberamente affiderete il compito di valutare tutti i beni compresi nell'asse ereditario.
Nel caso di eredità beneficiata, invece, l'inventario assume una funzione più importante, perché funge da garanzia anche per i creditori del de cuius, che potranno rivalersi solo sui beni ereditari.
Per questo, deve essere redatto da un Notaio o dal cancelliere del Tribunale competente, ovvero quello dove si è aperta la successione.
Cordialità. Avv. Fulvia Cognola

Avvocato Fulvia Cognola Avvocato a Lecco

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Gent.ma Sig.ra Maria,
l'accettazione pura e semplice dell'eredità non necessita di formalità alcuna.
Anche per la divisione dell'asse ereditario non c'è bisogno di formalità alcuna, ma solo per quanto riguarda i beni mobili (denaro, arredamento, quadri, gioielli, ecc.).
Per procedere all'assegnazione dei beni immobili ricadenti nell'asse ereditario, invece, occorre un atto notarile (un contratto di divisione della comunione ereditaria) con il quale gli eredi concordino il valore e la ripartizione tra loro di quei beni immobili.
Tuttavia, per maggior cautela ed evitare future contestazioni circa le quote di eredità assegnate a ciascun erede, sarebbe opportuno concordare per iscritto anche la divisione dei beni mobili: a tal fine, è sufficiente anche una semplice scrittura privata tra gli eredi con la quale gli stessi concordino valore e ripartizione tra loro di quei beni mobili nonché eventuali conguagli in denaro o di altra natura.
In tutto ciò, al di là del notaio per la stipula del contratto di divisione ereditaria degli immobili, non è necessario l'intervento di alcun altro professionista; tuttavia, sarebbe opportuno farsi seguire da un legale che verifichi la conformità alla legge di tutto quanto verrà concordato ed, eventualmente, da tecnici in grado di stimare i beni in successione.
Tutto ciò vale in linea generale; poi, ovviamente, possono presentarsi infinite particolarità che andrebbero valutate caso per caso: va da sé che rimango a Sua completa disposizione per ogni chiarimento e valutazione di cui possa aver bisogno.
Ove ritenga, potrà mettersi in contatto con me attraverso i miei recapiti presenti su questo sito.
Molto cordialmente
Avv. Livio T. Operamolla

Avv. Livio Teseo Operamolla Avvocato a Margherita di Savoia

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Buongiorno,
l'accettazione con beneficio di inventario è apposita procedura regolata dal c.c.
L'accettazione beneficiata può essere fatta da davanti ad un notaio o ad un cancelliere del Tribunale entro 10 anni dalla morte del de cuius ( se invece si trova in possesso dei beni ereditari entro 3 mesi)
A seguito di tale acettazione il notaio oppure un cancelliere nominato dal Tribunale dovrà procedere alla redazione dell'inventario ereditario previa nomina di uno stimatore ove ritenuto necessario (beni mobili/mmobili come nel Suo caso).
Resto a disposizione per eventuali chiarimenti/informazioni attraverso i recapiti riportati su questo portale
cordiali saluti
Avv. Francesca Cardini

Studio Legale Avv. Cardini Avvocato a Pisa

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