Salve,
sono un insegnante. Nei giorni scorsi un ragazzo ha bestemmiato in classe e io ho comunicato per iscritto al Dirigente la cosa chiedendo un provvedimento disciplinare. Domani si terrà il Consiglio di classe. Ora, indipendentemente dalla sanzione che come scuola erogheremo o meno, vi chiedo: dato che la bestemmia mi ferisce profondamente, posso denunciare chi bestemmia? A chi va fatta la denuncia?
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Egr. Sig. Domenico,
premesso che dovrebbe ferirLa di più lo scempio dei diritti umani e i massacri che sono stati perpetrati in nome di "Dio" nella storia dell'umanità piuttosto che una bestemmia di un alunno minorenne, mi permetta un consiglio extralegale, dal momento che la bestemmia è ormai punita solo con una ridotta sanzione amministrativa (art. 724 cod. pen.): dovrebbe far comprendere all'alunno in questione l'importanza di un comportamento etico e disciplinato, che consiste anche nel non insultare quella buona fetta dell'umanità - la maggioranza - che è credente. Solo questa viene offesa, non personaggi immaginari creati dalle religioni. Non si combatte l'ignoranza e la supersitione insultando i più, bisogna invece diffondere la cultrua e il libero pensiero, e la scuola dovrebbe servire a questo, ad arricchirsi culturalmente. Se la mette i questi termini anche l'allievo "ribelle" capirà. Saluti cordiali,
Buongiorno Signor Domenico.
L'art. 403 c.p. così come modificato dalla l. 24 febbraio 2006, n. 85, stabilisce che "Chiunque pubblicamente offende una confessione religiosa, mediante vilipendio di chi la professa, è punito con la multa da euro 1.000 a euro 5.000.Si applica la multa da euro 2.000 a euro 6.000 a chi offende una confessione religiosa, mediante vilipendio di un ministro del culto".
Pertanto, Lei potrebbe sporgere denuncia-querela.
In ogni caso, a mio avviso, sarebbe più opportuno di spiegare al ragazzo le motivazioni per le quali non si deve bestemmiare poiché è altamente probabile che un'eventuale condanna pecuniaria (a cui presumibilmente adempirebbero i genitori del ragazzo) non sortirebbe nel medesimo alcun effetto deflattivo.
Distinti saluti.
Avv. Stab. (Abogado) Rossana Delbarba
Gentile Utente,
la bestemmia, a prescindere da ogni valutazione di natura religiosa concernente la prevalenza o meno di taluna religione su un altra, è un fatto che produce due offese: una alla sensibilità e all'educazione di chi subisce una forma di coazione del proprio sentimento religioso mediante l'offesa ad una entità dogmatico-ideologica in cui ha fede, l'altra offende quel pubblico pudore per il quale la bestemmia è considerata reato; consideri che se la corte cost. con sentenza dell'8 luglio 1988 n. 925 ha ritenuto tuttora legittima la punizione della bestemmia, un motivo alla base di natura costituzionale ci deve essere.
Senza dilungarci troppo Lei ha il dovere di far rilevare l'atteggiamento ed il comportamento del minore in disarmonia con i valori sociali di educazione (le ricordo che l'insegnante è anche educatore abilitato) ai suoi superiori; inoltre Lei non può non rappresentare il fatto in sede privata e separata alla famiglia del minore perchè tale comportamento omissivo comporterebbe per Lei una disparità di trattamento fra i ragazzi verso i quali Lei ha una responsabilità, per l'appunto, anche educativa quantomeno delle regole di convivenza sociale senza che ciò collida con i compiti dei genitori, anzi integrandoli proficuamente. La cosa importante è quindi, che Lei sappia fare in proprio dovere di insegnante educatore, lo faccia nel rispetto della famiglia del minore, nel rispetto dell'interesse del minore all'apprendimento delle regole di buon comportamento, e che il suo rappresentare il fatto sia scevro da gratuiti apprezzamenti e si attenga al solo fatto storico da accertare e valutare. Utilizzi il buon senso in ogni sua attività connesso alla consapevolezza dei suoi diritti e doveri di insegnante.
Cordiali saluti
Avv. Antonio Mangano - Capo d'Orlando
Si sarebbe possibile. Di fatto esiste la fattispecie contravvenzionale (punita solo con una modestissima sanzione amministrativa però...) prevista dall'art. 724 codice penale.
Cordiali Saluti
Gentile signore,
il legislatore per questo ed altre tipologie ha inteso irrogare sanzioni amministrative pecuniarie;peraltro,trattandosi di un minorenne, è da considerare anche detto fattore.Sicuramente, con modalità adeguate, in sede didattica potrà essere intrapreso idoneo percorso onde significare il significato e far pervenire al rispetto dei simboli religiosi.
Distinti saluti
Avv. Felice Bruni - Catanzaro
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