la casa di proprietà

Inviata da nikola. 15 feb 2023 Divorzio

Salve, sono divorziato da 2 anni, la ex vive nella casa coniugale di proprietà al 50% con mia figlia 23enne, entrambi con reddito.
domanda: vorrei rientrare del mio 50%, non si esprire per la vendita, posso chiedere l'affitto??

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Buonasera,se Sua figlia è economicamente autosufficiente,può chiedere la revoca dell'assegnazione e di coabitare oppure dividere o vendere all'asta l'appartamento.Cordialmente,avv.Alfredo Guarino Napoli

Avv. Alfredo Guarino Avvocato a Napoli

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Buongiorno può agire per la modifica delle condizioni di divorzio e riprendere l’immobile.

Studio Legale Avv. Irene Bonora Avvocato a Bologna

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Di certo non può chiedere l'affitto. Se le condizioni sono cambiate rispetto a quelle che erano all'epoca della separazione, cioè tanto sua moglie quanto sua figlia sono economicamente del tutto autosufficienti, può chiedere al competente Tribunale la modifica dei provvedimenti assunti in sede di divorzio ed in particolare la revoca dell'assegnazione della casa alla sua ex moglie. Solo a questo punto può iniziare a pensar seriamente di sciogliere la comunione con sua moglie relativamente alla proprietà di tale immobile. Se non trovate un accordo perché uno acquisti la quota dell'altro o per la vendita a terzi, deve instaurare un giudizio divisorio. Se l'immobile non è comodamente divisibile, l'unica soluzione sarà che venga venduto all'asta con ripartizione del ricavato fra voi.
Avv Matteo Rondina

Avv. Matteo Rondina Avvocato a Fano

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Egregio Nikola,
se Sua figlia risulta autonoma economicamente come indica, dovrà innanzitutto chiedere la modifica delle condizioni di divorzio che riportano l'assegnazione della casa coniugale alla sua ex, convivente con sua figlia e che è con Lei comproprietaria della casa coniugale, in modo tale da poter effettuare legittimamente, una volta modificato il provvedimento sempre che non vi sia un accordo raggiunto sul punto a modifica della indicata assegnazione, le sue richieste nei confronti della mamma di sua figlia.
Per la modifica si potrà procedere anche con la negoziazione assistita oltre che rivolgersi avanti al Tribunale competente.
A disposizione
Cordiali saluti

Avv. Emanuela Pesce Avvocato a Milano

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