Salve, la mia compagna (coppia di fatto) minaccia di andarsene di casa (di mia proprietà) e di portarsi via nostro figlio di 3 anni. Può portarselo via così? Posso io pretendere che nostro figlio resti residente con me?
Risposta inviata
A breve convalideremo la tua risposta e la pubblicheremo
C’è stato un errore
Per favore, provaci di nuovo più tardi.
Miglior risposta
Questa risposta è stata utile per 0 persone
Buongiorno, per regolamentare i rapporti con il figlio, sia personali (in primis il collocamento prevalente e il diritto di visita) che economici, bisogna rivolgersi al giudice con apposita azione.
Si tratta di un procedimento breve e non particolarmente costoso, ma necessario: si può fare congiuntamente, se trovate un accordo di cui il giudice valuterà la corrispondenza all’interesse del minore, o lo può fare Lei con il suo avvocato citando in giudizio la sua (a quel punto ex) compagna, proponendo la soluzione che le sembra migliore, valutate tutte le circostanze.
Se la sua compagna se ne va con il bambino e le impedisce di vederlo ed esercitare la responsabilità genitoriale, si configura invece il reato di sottrazione di minorenne.
Cordiali saluti
Le anticipo sin da subito che la legge parifica i figli nati in costanza di matrimonio ai figli nati al di fuori di esso. Anche laddove la coppia sia meramente convivente, dunque, la fine della comunione sentimentale non incide sui diritti della prole e sui doveri dei genitori. La responsabilità genitoriale, peraltro, salvo diversa statuizione da parte dell'Autoritá Giudiziaria, deve essere esercitata congiuntamente. Ne deriva che la Sua compagna non può in alcun modo assumere determinazioni arbitrarie, tanto più ove lesive dell'interesse del minore.
Tanto precisato, La invito a rivolgersi ad un legale e, quindi, ad esperire un ricorso innanzi al Tribunale territorialmente competente per la regolamentazione del regime di affidamento e di quello di mantenimento del piccolo. Nelle more, in ogni caso, sarà opportuno ed, anzi, doveroso raggiungere un accordo bonario in ordine al collocamento temporaneo del bambino, con la predisposizione di un calendario di visita in favore del genitore non collocatario e la previsione di un assegno di mantenimento a suo carico.
Da ultimo, mi preme rappresentare che qualsiasi condotta volta ad ostacolare il diritto alla bigenitorialitá sarà attentamente valutata dal Giudice e potrà orientarne la decisione, anche mediante l'assunzione di provvedimenti drastici.
Buongiorno,
la sua compagna, pur essendo la madre del bambino, non può unilateralmente decidere di trasferirsi con vostro figlio senza il Suo consenso. La residenza del minore è una decisione che deve essere presa di comune accordo tra i genitori, nell’interesse superiore del bambino.
Alla luce di ciò, Le consiglio di rivolgersi al Tribunale per richiedere l’affidamento condiviso e la definizione della residenza di Suo figlio.
Restando a disposizione, molto cordialmente saluto.
Avv. Fabio Casaburo