la servitu' di passaggio
La servitu' di passaggio rimane con un cambio destinazione d'uso?
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Dipende dal cambio di destinazione d'uso; se la servitù, a causa del cambio, diventa eccessivamente gravosa per il fondo servente (cioè quello su cui è costituita la servitù) questa può essere ridotta. Se le modalità di utilizzo della servitù non cambiano allora questa rimane, salvo la sua modifica per consenso delle parti.
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egregio Signor Cenzo,
proprio perché la servitù di passaggio è un diritto reale e non personale essa segue non cessa se non per volontà delle parti e non perché viene mutata la destinazione del fondo servente. Ad esempio, se la servitù riguarda il passaggio davanti ad un'abitazione e questa viene trasformata in laboratorio industriale continua ad essere valido ed operante il diritto di passaggio che potrà essere, eventualmente, oggetto di nuovo accordo tra le parti in cui il fondo dominante potrebbe, laddove possa essere fattibile, rinunciare alla servitù previo pagamento di un indennizzo.
Spero di essere stata chiara e, a Sua disposizione per ogni ulteriore chiarimento, Le porgo i migliori saluti
avv. Maria Franzetta
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Il principio generale previsto dall'art. 1067 codice civile è che il proprietario del fondo dominante non può fare innovazioni che rendano più gravosa la condizione del fondo servente: viceversa, il proprietario del fondo servente non può fare alcuna cosa che tenda a diminuire l'esercizio della servitù o a renderlo più incomodo.
Bisogna quindi valutare se il cambio di destinazione d'uso aggravi o meno l'esercizio della servitù.
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Essendo la servitù un diritto reale (cioè non riguardante la persona e quindi propter rem) vanno valutati gli estremi del cambio del titolo.
Sono a sua disposizione se crede.
Cordialmente,
BM
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Ci sono pareri discordanti. Secondo me - e la dottrina maggioritaria - no. Però dipende dal caso specifico, bisognerebbe verificare la fattispecie con maggiori elementi.
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