L'assicurazione auto non risarcisce tutto - dobbiamo pagare noi?

Inviata da MS. 16 set 2019 Assicurazione per danni a cose

Mia moglie nel mese di aprile ha urtato il cancello condominiale con l'auto. ci siamo attivati facendo denuncia all'assicurazione e il nostro amministratore di condominio ha fatto richiesta danni alla stessa. Premetto che l'amministratore ha deciso in autonomia e senza convocare assemblea e/o chiedere/informare i condomini, di richiedere l'esborso per la sostituzione "completa" del cancello carraio, che di fatto non ha subito danni tali per cui debba essere sostituito. Difatti il cancello dopo una prima riparazione e messa in sicurezza, funziona tutt'oggi regolarmente. Di recente l'amministratore ha avvisato noi, e non i condomini, di aver ottenuto solo una parte del risarcimento richiesto e che, quindi, il restante dell'ammontare per poter sostituire il cancello, lo dovremo pagare noi che abbiamo generato il danno, in prima persona.
Tutto questo sempre senza informare nessuno e senza presentare preventivi al condominio.
Concludo aggiungendo anche per la prima riparazione e messa in sicurezza è stata fatta richiesta di risarcimento nella pratica sopracitata.
Tuttavia, con il nuovo anno fiscale, iniziato a giugno, ci siamo ritrovati la spesa della prima riparazione a noi addebitata, nella ripartizione delle rate condominiali, comunicataci a metà settembre.
Vorremmo sapere quanto sia giusta tutta questa pratica.
Se la nostra assicurazione auto non ritiene necessario risarcire tutta la somma, siamo noi direttamente obbligati a risarcire il restante della richiesta? senza poter in tal caso decidere se fare ulteriori preventivi, magari di riparazione e in autonomia?

Risposta inviata

A breve convalideremo la tua risposta e la pubblicheremo

C’è stato un errore

Per favore, provaci di nuovo più tardi.

Miglior risposta

Effettivamente il comportamento dell’amministratore non è del tutto lineare. Inizio col dire che è buona prassi dell’amministratore farsi fare un preventivo da almeno due ditte così da poter fare un raffronto. E’ buona prassi altresì informare i condomini in modo che possano scegliere la ditta ed il tipo di intervento da eseguire. Tuttavia per fare tutto ciò l’amministratore avrebbe dovuto ancor prima fissare un’assemblea condominiale ( cosa che è abbastanza dispendiosa per il Condominio, per cui generalmente l’amministratore tende a metterlo all’ordine del giorno dell’assemblea in cui si deve esaminare e approvare il preventivo o consuntivo). In ogni caso si deve tenere presente che all’amministratore non è permesso effettuare lavori che non siano stati deliberati dall’assemblea, salvo che si tratti di lavori urgenti. A tal proposito l’art 1135 comma 2 codice civile precisa “ che "L'amministratore non può ordinare lavori di manutenzione straordinaria, salvo che rivestano carattere urgente, ma in questo caso deve riferirne nella prima assemblea". Dalla sua lettera tuttavia non capisco se ci sia stata o meno una delibera – approvazione successiva sui lavori effettuati in autonomia dall’amministratore.
Capita assai di frequente che l’assicurazione non paghi l’intero danno subito (ovvero quanto pagato per il ripristino). Questo perché il veicolo - ma nel suo caso il cancello - danneggiato sia già “vecchio” e quindi di valore modesto data l’usura. A volte le riparazioni superano il valore del mezzo o della cosa danneggiata, sicché l’assicurazione risarcisce solo il valore commerciale o il valore della cosa vecchia e/o usata. Le suggerisco dunque, in primo luogo, di prendere precise informazioni dall’assicurazione su cosa abbia offerto di pagare ed avere la valutazione esatta fatta dal perito. In tutti i sinistri l’assicurazione nomina un perito che verifica l’entità del danno e fissa l’ammontare del risarcimento, ovvero i costi di ripristino. In questo modo potrà capire quale valutazione sia stata fatta dall’assicurazione e se la spesa effettuata dall’amministratore sia voluttuaria o non necessaria, tanto più se non deliberata dall’assemblea.
Quanto infine alla circostanza dell’addebito delle spese di ripristino ( per differenza spero), rammento che i preventivi e consuntivi debbono essere impugnati entro e non oltre 30 giorni dalla data della relativa approvazione per i dissenzienti o astenuti, ovvero entro 30 giorni dalla data della comunicazione della delibera effettuata dall’amministratore ( se assenti). Se quindi all’esito delle verifiche effettuate ( ovvero all’esito di quanto qui precisato) riscontra anomalie od errori ( tali per cui la spesa non doveva essere in tutto od in parte a lei addebitata) le suggerisco di proporre impugnazione nei termini suddetti. Vi sono casi peraltro in cui l’impugnazione può essere fatta in ogni tempo ( senza il limite dei 30 giorni), ma si tratta di ipotesi limitate ( che qui non sto a enucleare per questioni di brevità). Spero di esserle stata di aiuto. Potrà certamente sentire un avvocato di sua fiducia per avere maggiori dettagli sulla base dei documenti che Lei dovrà esibire per consentire all’avvocato di essere preciso nella sua disamina. Distinti saluti.

Avv. Galavotti Angela Avvocato a Concordia sulla Secchia

19 Risposte

13 voti positivi

Contatta

Ti è stata utile?

Grazie per la tua valutazione!

Per quanto da Lei chiesto può contattare direttamente l’avvocato per avere una consulenza.
Rimanendo a disposizione per eventuali chiarimenti utili a riguardo, porgo distinti saluti.
La segreteria dello studio MOLEGALE.

Avv. Maria Vittoria Morselli - Studio Legale MOLEGALE Avvocato a Pistoia

10 Risposte

Contatta

Ti è stata utile?

Grazie per la tua valutazione!

Buongiorno, certamente se l'assicurazione corrisponde solo una parte del danno, il danneggiato può chiedere all'assicurato la restante parte, ma quest'ultimo può chiamare in causa la propria assicurazione al fine di essere manlevato, ossia affinché venga corrisposto il residuo danno dalla compagnia in forza del contratto di assicurazione. Tutto ciò richiede una perizia che stimi il danno, che può avere la forma di perizia concordata dalle parti (perito scelto da tutti) oppure di CTU (perito scelto dal giudice). Cordialmente. Avv. Luca Nicolussi

Studio Legale Nicolussi Avvocato a Ferrara

1 Risposta

Contatta

Ti è stata utile?

Grazie per la tua valutazione!

Buongiorno, mi occupo di risarcimento del danno. Orbene nella questione da Lei posta mi sento di poter dire, che voi una riparazione in autonomia potreste farla, ovviamente a vostre spese.
Per una risposta più precisa però sarebbe necessaria tutta la documentazione, dalla richiesta al risarcimento sinora ottenuto.
Cordialmente,
Dott. Pagliuca Alessandro

Consulenza Legale A.P. Avvocato a Foggia

185 Risposte

78 voti positivi

Contatta

Ti è stata utile?

Grazie per la tua valutazione!

Avvocati specializzati in Assicurazione per danni a cose

Vedere più avvocati specializzati in Assicurazione per danni a cose

Esponi il tuo caso ai nostri avvocati

Invia la tua richiesta in forma anonima e riceverai orientamento legale in 48h.

50 QANDA_form_question_details_hint

La tua domanda e le relative risposte verranno pubblicate sul portale. Questo servizio è gratuito e non sostituisce una seduta psicologica.

Manderemo la tua domanda ai nostri esperti nel tema che si offriranno di occuparsi del tuo caso.

Il prezzo delle consulenza non è gratuito e sarà soggetto alle tariffe dei professionisti.

Il prezzo delle consulenza non è gratuito e sarà soggetto alle tariffe dei professionisti.

Introduci un nickname per mantenere l'anonimato

La tua domanda è in fase di revisione

Ti avvisaremo per e-mail non appena verrà pubblicata

Questa domanda esiste già

Per favore, cerca tra le domande esistenti per conoscere la risposta

avvocati 9250

avvocati

domande 19800

domande

Risposte 46900

Risposte