Tizio possiede solo beni mobili. Cinque mesi prima di morire, dona il 62% del suo patrimonio in denaro a quindici Onlus mediante polizze vita a premio unico. Poco prima di morire, con testamento olografo, nomina eredi universali i due figli e la moglie alla quale lascia anche la quota disponibile. Sulla quota disponibile lega una somma di denaro e degli oggetti di valore a terzi non eredi.
Domanda: Tizio, avendo donato gran parte del suo patrimonio in beneficenza, quando ha fatto testamento possedeva ancora la quota disponibile? Se non la possedeva, il patrimonio rimasto va diviso in parti uguali tra i tre eredi e i legati vengono, di fatto, annullati?
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Egregio signore,
nel caso da Lei descritto le donazioni equivalenti al 62% del patrimonio costituiscono una lesione del diritto di legittima.
Ed invero il de cuius poteva disporre liberamente del 25% del suo patrimonio; ciò in quanto il 75% del patrimonio ereditario era vincolato dai diritti di legittima del coniuge e dei due figli. Poiché, in base a quanto da Lei prospettato, le disposizioni patrimoniali, che è necessario documentare, sono state equivalenti al 62% del patrimonio del de cuius, esse corrispondono ad una lesione della quota di legittima. Sarà inevitabile adire le competenti autorità giudiziarie e, per l’effetto, troveranno applicazione, tra le altre, le disposizioni del codice civile di cui agli artt. 484, 542, 558.
Distinti saluti
Mi pare siano tracciabili le donazioni in denaro alle onlus, sicchè vi è lesione ed è possibile chiedere la riduzione. Prima di introdurre la causa occorre fare la mediazione e magari in quella sede si risolve
Resto a disposizione
Nel caso descritto non pare possibile applicare l'istituto della collazione, poiché i beneficiari delle "donazioni" fatte in vita sono totalmente estranei all'ambito familiare
Per una risposta più dettagliata sarebbe oportuno conoscere altri dettagli
Avv. Marco Rigoni