Sono in attesa di divorzio, per risposarmi col mio compagno mi han detto che devo aspettare 300 gg. ma io ho 60 anni e non sono più fertile (so che questa legge era per tutelare eventuali casi di paternità). Come posso fare per essere esentata e potermi risposare subito?
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Gent.ma sig.ra Ornella,
non deve aspettare 300 giorni, ottenuta la sentenza di divorzio e dopo che questa è divenuta definitiva ed annotata nel registro dello stato civile, potrà subito sposare il suo attuale compagno.
Cordialità
Avv. F. C.
Gent.le Sig.ra,
Lei fa riferimento ai 300 giorni che sono termine contemplato in caso di lutto vedovile per tutelare eventuali nascituri ed in tale contesto rileva la fertilità . Detto termine nulla ha a che vedere con quelli di separazione e divorzio che attualmente sono di 6 mesi per il caso di consensuale e 12 mesi per il caso di giudiziale prima di poter avere il divorzio. Nel caso lei debba ottenere il divorzio e e suo marito non sia passato a miglior vita deve necessariamente aspettare. Cordiali saluti. Avv. Ballarati.
Gentile Ornella,
Per potersi risposare occorre che la sentenza di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio passi in giudicato (cioè non sia più possibile proporre impugnazione); ciò avviene dopo 6 mesi dalla sua pubblicazione oppure, com'è in uso in alcuni Tribunali, contestualmente alla pubblicazione, avendo le parti espressamente rinunciato all'impugnazione nel verbale di udienza. Se la rinuncia non è stata fatta in udienza è sempre possibile per le parti prestare acquiescenza alla sentenza, mediante dichiarazione scritta presentata al Cancelliere o all'avvocato che li segue. Una volta che la sentenza è passata in giudicato occorre che il Comune ove è stato celebrato il matrimonio provveda all'annotazione di essa a margine dell'atto di matrimonio.
Soltanto dopo questa formalità burocratica,le parti acquisiscono lo stato libero e potranno risposarsi.
Il divieto temporaneo di nuove nozze, (ovvero l'attesa dei 300 giorni) che vanno a sommarsi al termine necessario per il passaggio in giudicato della sentenza, di cui ho detto, vale soltanto per la donna, ma non quando il divorzio è pronunciato a seguito di separazione giudiziale o consensuale e sia stata quindi ininterrotta la non convivenza tra i coniugi (la norma mira a scongiurare che la paternità dei figli nati nei 300 giorni successivi al divorzio sia attribuita al nuovo coniuge).
Di fatto, poiché la maggior parte dei divorzi viene pronunciato a seguito di separazione legale, il lutto vedovile di 300 giorni riguarda soltanto uno sparuto numero di casi.
Nei casi di scioglimento o annullamento del matrimonio, dove è necessario il termine dei trecento giorni, comunque può chiedersi, tramite ricorso, può chiedersi la dispensa dal lutto vedovile, se inequivocabilmente è escluso lo stato di gravidanza.
Rimango a disposizione per qualsiasi chiarimento.
avv. Marina Ligrani
Gentile Ornella,
deve necessariamente ottenere l'annullamento o la cessazione degli effetti civili del precedente matrimonio. Una volta ottenuto il divorzio la legge Le permette di non attendere i 300 giorni solo nel caso in cui il tribunale, con decreto emesso in camera di consiglio e sentito il pubblico ministero, lo autorizza, e ciò avviene quando è inequivocabilmente escluso lo stato di gravidanza o se risulta la sentenza passata in giudicato che il marito non ha convissuto con la moglie nei trecento giorni precedenti lo scioglimento, l'annullamento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio. Pertanto si rivolga al legale di fiducia e, ricorrendo i requisiti di cui sopra, avanzate idonea richiesta.
Disponibile per ogni ulteriore chiarimento, cordiali saluti
Avv. Floriana De Filicaia (foro di Cosenza)
Buongiorno
La nuova legge sul divorzio cd. Breve va armonizzata con l'art 89cc. Devono in effetti trascorrere i 300 giorni dalla data in cui non vi è stata più convivenza. Tuttavia è possibile con certificato medico dimostrare che non vi è gravidanza e, se già intervenuta sentenza di divorzio definitiva, contrarre nuove nozze prima della decorrenza del termine
Cordiali saluti.
Studio legale Vizzolesi
Buongiorno signora Ornella.
Non esistono nel suo caso possibilità di anticipazione dei termini, anche se non rientrebbe nei casi previsti dalla legge per cui è stato istituito il termine dei 300 giorni.
L'unica cosa che Le consiglio se la Sua fosse una procedura di divorzio congiunto, quindi consensuale, può fare un'istanza di pubblicazione urgente delle sentenza di divorzio in modo da velocizzare gli iter burocratici.
Se invece si trovasse nel caso di un divorzio contenzioso, vale quanto già detto dai miei colleghi.
Il termine dei 300 gg si può anche derogare con richiesta di autorizzazione al Tribunale civile. Nel Suo caso tale istanza appare ammissibile in quanto rientra nel caso in cui è inequivocabilmente escluso lo stato di gravidanza ( articolo 89, 2° comma , Codice Civile ).
A disposizione , i recapiti sono rintracciabili tramite portale.
Saluti cordiali.
Avv.Antonio Cesarini
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Gentile Ornella la disposizione di legge a cui lei si riferisce è il 'lutto vedovile'. Applicabile ad ogni ipotesi in cui si sciolga il vincolo matrimoniale. Lei in pendenza di questi 300gg non ottiene il certificato di atti libero e quindi non può contrarre nuovo matrimonio salva autorizzazione del tribunale. Dovrà inoltrare ricorso chiedendo l'esonero dai 300 giorni. A disposizione. Cordiali saluti
Gentile Sig.ra,
Credo che lei si riferisca a una particolare fattispecie.
In caso di annullamento del precedente matrimonio o di divorzio la donna non puo' contrarre nuovo matrimonio se non dopo 300 giorni dallo scioglimento, dall'annullamento o dalla cessazione degli effetti civili del precedente matrimonio.
In questi casi l'interessata puo' presentare ricorso al Tribunale che, con decreto emesso in camera di consiglio, sentito il Pubblico Ministero, puo' autorizzare il matrimonio quando e' inequivocabilmente escluso lo stato di gravidanza o se risulta da sentenza passata in giudicato che il marito non ha convissuto con la moglie nei trecento giorni precedenti lo scioglimento, l'annullamento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
L'autorizzazione che precede non e' necessaria nel caso in cui la pronuncia di divorzio abbia come presupposto una separazione consensuale o giudiziale.
Quindi, se lei è stata separata ufficialmente, appena avrà il divorzio potrà sposare subito.
Se invece il divorzio non è motivato da una separazione ma da altre cause, si può risolvere senza alcun problema come sopra descritto.
Mi contatti pure se ha bisogno.
Saluti
Gentilissima Ornella,
Lei non ha specificato se e' pendente avanti il Tribunale procedura di divorzio congiunto o giudiziale.Tenga comunque conto (ndr nell'ipotesi in cui non avesse ancora inoltrato la procedura di divorzio) che il ricorso per divorzio puo' essere depositato decorsi 6 mesi oppure un anno dalla data di udienza presidenziale tenuta in sede di separazione, consensuale nel primo caso e giudiziale nel secondo.Ovviamente nell'ipotesi in cui fosse stata emessa sentenza di separazione giudiziale, il predetto provvedimento deve essere definitivo.
Una volta emessa la sentenza di divorzio, Lei potra' contrarre nuovo matrimonio dopo che la predetta sentenza sara' divenuta definitiva e saranno state effettuate le debite annotazioni sui registri dello Stato Civile.
A Sua disposizione per assistenza.
Cordialmente.
Avv.Silvia Parrini (FORO DI PISA)
Buongiorno,
attualmente per presentare domanda di divorzio devono essere passati sei mesi dalla comparizione dei coniugi dinanzi al presidente del Tribunale in caso di separazione consensuale e 1 anno in caso di separazione giudiziale.
Cordialità
avv. Filippo de Luca