Buongiorno, in virtù della nuova legge in materia di separazione, i cui articoli son stati pubblicati sul sole 24 ore e su siti autorevoli, dove, l'assegno di mantenimento alla moglie se capace al lavoro non è un obbligo, i bimbi dovranno restare con i genitori 12 gg al mese ecc. NON è CHIARO LA QUESTIONE CASA, QUESTA SPETTA AL CONIUGE? COME VERRA' DEFINITA LA QUESTIONE?
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Gentile Stefano,
la proposta di legge del DDl Pillon non è ancora definitiva pertanto non rappresenta oggi un punto di riferimento in materia di separazione, tuttavia, qualora dovesse essere approvato così come proposto prevederebbe per i figli «il diritto di trascorrere con ciascuno dei genitori tempi paritetici o equipollenti, salvi i casi di impossibilità materiale». I figli, quindi, dovranno avere il doppio domicilio e quindi dovranno trascorrere «non meno di dodici giorni al mese, compresi i pernottamenti, presso il padre» salvo il caso di «inadeguatezza evidente degli spazi predisposti per la vita del minore». verrebbe, quindi, meno la figura dell'ancora attuale genitore collocatario dunque anche l'assegnazione della casa che seguirà le normali vie della divisione di immobili qualora cointestato ad entrambi i coniugi.
avv. marina ligrani
Egregio signor Stefano,
forse Lei si riferisce alla sentenza di Cass. a Sezioni Unite n. 18287 del 11 luglio 2018, che ha statuito che il diritto all'assegno di divorzio ( e non di seprazione) non dipende più soltanto dalla mancanza di autosufficienza economica del richiedente o, seguendo una corrente costante di giurisprudenza, dall'esigenza di consentire al coniuge privo di sufficienti mezzi il ripristino del tenore di vita goduto in costanza di matrimonio.
L'assegno divorzile viene riconosciuto a titolo compensativo di diritto quale rimedio allo squilibrio esistente nella situazione economico-patrimoniale dei coniugi qualora gli stessi abbiano concordemente scelto i propri ruoli che hanno caratterizzato la vita familiare.
Quanto alla questione dell'assegnazione della casa coniugale la stessa qualora di proprietà di uno solo dei coniugi viene assegnata in seprazione al coniuge con i quale i figli sono prevalentemente collocati e nel caso di mancanza di figli e salvo accordi differenti tra gli stessi separandi, a colui che ne ha la proprietà.
Sono a disposizione per ogni necessario chiarimento
Cordiali saluti