Buonasera,
vi scrivo per sapere se è possibile fare causa a una mia coetanea che ha diffuso e continua a diffondere voci sul mio conto che sono purtroppo vere. Si tratta di questioni altamente private che ledono alla mia persona, e alla mia richiesta di non contribuire a diffonderle ulteriormente aveva accettato liberamente (anche se vecchia, esiste una conversazione scritta dove conferma quanto detto). Tutto questo fino a ieri, quando ha deciso di far nuovamente circolare la voce e di raccontare il fatto nudo e crudo a una terza persona, il mio ragazzo, il quale dopo questa cosa mi ha lasciato e ha minacciato di ledere alla mia persona più volte.
Le uniche prove scritte che ho di quanto successo sono:
- la mia coetanea che racconta il fatto su un gruppo whatsapp con altre quattro persone, per puro spirito di vendetta;
- la conversazione scritta con il ragazzo che mi minacciato.
Preciso che sto chiedendo aiuto non tanto per la voce che si è diffusa, ma per ciò che ha provocato, dal momento che non posso più ritenermi al sicuro fuori dalle mura di casa. Il ragazzo, oltre a minacciarmi per iscritto, lo ha fatto anche durante una chiamata e dal vivo.
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Lei, ovviamente, non precisa quali siano queste « … questioni altamente private che ledono alla mia persona … », tuttavia se tale lesione può sostanziarsi in una offesa della sua reputazione, ossia della percezione sociale del suo valore, allora la condotta descritta può certamente ascriversi al reato previsto e punito dall'art. 595 c.p. (Diffamazione), probabilmente anche aggravata dall'attribuzione di un fatto determinato e per la quale può certamente sporgere querela entro tre mesi dai fatti.
Invero – a parte l’ulteriore possibilità di individuare altri soggetti destinatati delle informazioni diffamatorie, tramite apposite indagini difensive – gli elementi di prova che Lei dice di possedere appaiono già piuttosto consistenti, giacché la diffamazione di realizza “comunicando con più persone”, ossia almeno due, anche in tempi diversi, cosicché, essendo nel suo caso almeno quattro i destinatari, il reato appare sussistente.
Consideri, infine, che la veridicità della cose riferite – salvo particolari e, nel suo caso, trascurabili situazioni – non scrimina la condotta diffamatoria, perché ciò che la norma vuole tutelare è, appunto, la reputazione in sé considerata, che ben può essere offesa anche da un fatto vero, della cui occasionale conoscenza, però, i terzi non possono fare oggetto di ulteriore diffusione, comunicandola a persone che, fino al quel momento, l’ignoravano.
Per il resto, confesso di non aver ben compreso cosa c’entri tutto ciò con le minacce del suo ragazzo e con il fatto che Lei non sarebbe al sicuro uscendo di casa.
Gentile sig.ra Greta,
dal narrato testuale come qui rappresentato sarebbe opportuno inquadrare correttamente i diversi aspetti presenti e valutare le possibili soluzioni; soprattutto in virtù della asserita veridicità del fatto esplicato senza alterazione e quindi ponderando se ricorrenti effettivamente calunnia o diffamazione. Per le conseguenze penali, rimane la tutela che è possibile richiedere per la Sua incolumità rappresentando la situazione alle Forze dell'Ordine in grado di svolgere idonee indagini ed approfondimenti. Sul piano civile è da valutare la possibile richiesta di ristoro economico se la consistenza degli elementi posseduti integra pienamente la tutela della persona e della personalità.
Distinti saluti
È necessario verificare meglio alcuni aspetti, tuttavia ritengo vi siano gli estremi per agire, sia in sede penale che civile per il risarcimento del danno.
Resto a disposizione
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Sì, certo è possibile.
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Gentile Greta,
occorre approfondire in sede di colloquio quanto successo. Certamente, abbiamo diversi strumenti che la Legge ci offre per tutelarLa. Mi contatti ai riferimenti che trova sul mio profilo di questo portale. Cordiali Saluti. Avv. Riccardo Galli di Piacenza