Licenziamento dopo il concordato preventivo
Nel caso di un licenziamento dopo la data di deposito del concordato preventivo, il trattamento di fine rapporto verrà considerato come credito ante concordato o posto concordato?
Grazie
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Salve, sig. Verri. Il quesito non è di semplice soluzione perché si presta a diverse possibili interpretazioni. Per rispondere al Suo interrogativo, va detto che ai sensi dell'art. 2120 c.c. il TFR - che matura di anno in anno durante il rapporto lavorativo - diventa esigibile al momento della cessazione del rapporto stesso. Nel Suo caso, considerato che il deposito del concordato preventivo è precedente al licenziamento, si potrebbe a mio avviso ritenere l'intero TFR come credito post-concordato in quanto è diventato esigibile solo dopo l'apertura di tale procedura concorsuale, in forza del licenziamento che ha estinto il rapporto lavorativo.
Cordiali saluti.
avv. Maria Rosalia Megna
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Il TFR maturato per gli anni di lavoro precedenti al concordato preventivo è considerato debito scaduto ex art. 55 L.F. e quindi ante concordato.
Cordialmente
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Ante concordato.
Saluti cordiali
Avv. Sandra Macis
Cagliari
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Avv. Sandra Macis
Cagliari
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