Licenziamento dopo malattia

Inviata da Rina. 14 dic 2015 Licenziamento

Gentili signori,
a giugno 2014 sono stata tamponata, di conseguenza ho riportato frattura vertebrale e varie lesioni lombari che hanno impedito il mio ritorno per riprendere la mia mansione. Superando il comporto di malattia, ho deciso di chiedere aspettative senza stipendio per 6 mesi, dopo questa scadenza il medico del lavoro ha certificato la mia non idoneità provvisoria con revisione dopo un altro trimestre. Mi hanno concesso un altro trimestre di aspettativa sempre senza stipendio e finalmente dopo l'ultimo controllo con il medico del lavoro loro hanno deciso che non sono più idonea. Hanno detto che avrebbero cercato di assegnarmi un altra mansione, cosa che non è successa, e mi hanno inviata una lettera convocandomi a una riunione in sede dell'ispettorato del lavoro della mia regione. A questo punto, ignorante rispetto a quello che mi può aspettare vorrei chiedervi aiuto. Grazie in anticipo.

Risposta inviata

A breve convalideremo la tua risposta e la pubblicheremo

C’è stato un errore

Per favore, provaci di nuovo più tardi.

Miglior risposta

Salve,
come ben noto, il principio previsto dall’art. 2110 codice civile prevede che nel caso di malattia del lavoratore il datore possa recedere dal rapporto di lavoro solo dopo il decorso del periodo di conservazione del posto di lavoro fissato dalla legge e dai contratti collettivi (c.d. periodo di comporto, come da lei evidenziato).
Ciò al fine di impedire al datore di lavoro di porre fine unilateralmente al rapporto sino al superamento del limite di tollerabilità dell’assenza , tenendo dunque conto degli interessi sia del datore stesso sia del lavoratore, così riversando sull’imprenditore il rischio della malattia del dipendente.
Superato il periodo di comporto la legge prevede che il lavoratore non possa essere automaticamente licenziato: ben può esservi un aspettativa non retribuita dal datore (ma garantita dall'INAIL). Alla fine di tale aspettativa, o in alternativa ad essa, il datore di lavoro deve fornire una soluzione che contemperi l'interesse del lavoratore a rimanere nel posto di lavoro nonostante la minorata capacità lavorativa: può esservi un demansionamento volontario o un cambio di mansione da operativo a amministrativo, ad esempio. Tutto questo procedimento deve essere effettuato in concerto con i sindacati o l'ufficio Territoriale del lavoro. Nel suo caso credo che la lettera inviatale sia un invito per prender parte a tale procedimento. Il licenziamento può esserci, ma è solo un extrema ratio attivabile nel caso in cui nessuna mansione, all'interno della sua azienda, sia confacente alla sua nuova condizione fisica.
Le consiglio l'assistenza di un professionista terzo e imparziale in tale procedimento, in modo da aver certezza che i suoi diritti siano tutelati.
Cordiali saluti,
Alessandro Scavo, Studio Legale Scavo

Studio Legale Scavo Avvocato a Bari

94 Risposte

55 voti positivi

Contatta

Ti è stata utile?

Grazie per la tua valutazione!

Avvocati specializzati in Licenziamento

Vedere più avvocati specializzati in Licenziamento

Esponi il tuo caso ai nostri avvocati

Invia la tua richiesta in forma anonima e riceverai orientamento legale in 48h.

50 QANDA_form_question_details_hint

La tua domanda e le relative risposte verranno pubblicate sul portale. Questo servizio è gratuito e non sostituisce una seduta psicologica.

Manderemo la tua domanda ai nostri esperti nel tema che si offriranno di occuparsi del tuo caso.

Il prezzo delle consulenza non è gratuito e sarà soggetto alle tariffe dei professionisti.

Il prezzo delle consulenza non è gratuito e sarà soggetto alle tariffe dei professionisti.

Introduci un nickname per mantenere l'anonimato

La tua domanda è in fase di revisione

Ti avvisaremo per e-mail non appena verrà pubblicata

Questa domanda esiste già

Per favore, cerca tra le domande esistenti per conoscere la risposta

avvocati 9250

avvocati

domande 19800

domande

Risposte 46900

Risposte