Licenziamento e disoccupazione
Buonasera,
vorrei un'informazione: a causa di una discussione sul lavoro con il mio principale voglio licenziarmi, ma dopo ho diritto di disoccupazione?
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Buongiorno Eduardo,
l’indennità non spetta nelle ipotesi in cui il rapporto di lavoro sia cessato a seguito di dimissioni o risoluzione consensuale.
Dunque, qualora Lei decidesse di risolvere il rapporto di lavoro, non avrebbe diritto ad usufruire dell'indennità di disoccupazione.
Tuttavia, la risoluzione consensuale non impedisce il riconoscimento della prestazione se intervenuta nell’ambito della procedura conciliativa presso la Direzione Territoriale del Lavoro, secondo le modalità previste all’art. 7 della legge n. 604 del 1966, come sostituito dall’art. 1, comma 40 della legge di riforma del mercato del lavoro (Legge 28 giugno 2012 n.92).
Lo Studio resta a disposizione per eventuali chiarimenti.
Le auguro una buona giornata.
Avv. Sara Laurino
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Buonasera Eduardo,
l'indennità di disoccupazione spetta al lavoratore che è stato licenziato, mentre, nel caso di dimissioni, spetta solo quando queste sono state rassegnate per giusta causa e cioè quando sono state determinate da comportamenti del datore di lavoro che non consentono la prosecuzione del rapporto di lavoro.
Per esempio, quando al lavoratore non viene corrisposta la retribuzione, quando questi subisce modificazioni peggiorative delle mansioni, mobbing da parte del datore di lavoro, molestie sessuali, trasferimenti immotivati, ingiurie ecc.
Pertanto occorre verificare bene se la Sua situazione rientra in queste ipotesi.
Rimango a Sua disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento.
avv. Liana Bauccio
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SaLve,
Affinchè nonostante le dimissioni si possa usufruire dell'indennità di disoccupazione, bisogna che le dimissioni siano avvenute per giusta causa. Nel suo caso vi sarebbero dimissioni per giusta causa se, in virtù della discussione, questa sia stata di tale portata da far venir meno il rapporto fiduciario con il datore e da renderle psicologicamente difficile il prosieguo del rapporto lavorativo.
Resto a sua disposizione per chiarimenti,
Alessandro Scavo
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Buongiorno Eduardo,
affinchè venga riconosciuta l'indennità di disoccupazione la cessazione del rapporto di lavoro deve essere involontaria. Perciò, in caso di dimissioni, non vi sono i requisiti per il versamento dell'indennità (a meno che si verta in situazioni particolari, ad esempio, di dimissioni per il mancato pagamento delle retribuzioni).
Cordialmente,
Avv. Valentina Cardani
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