Gentile Avvocato,
mi trovo in una situazione che ormai va avanti ormai da 5 anni. Il mio datore di lavoro paga stipendi in ritardo con date sempre diverse. Mi trovo in un momento di stanchezza, paura e situazione economica non delle migliori. Posso licenziarmi per giusta causa? Grazie.
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Egregio Signor Sandro, buongiorno e Buon Anno.
La Sua domanda è molto chiara ed altrettanto chiara è la risposta: il lavoratore può dimettersi per giusta causa in caso di reiterato mancato pagamento della retribuzione. E' l'art. 2119 Cod.Civ. a prevedere questa facoltà per il lavoratore, qualora si verifichi una causa che non consenta la prosecuzione, neppure provvisoria, del rapporto. Peraltro, in caso di dimissioni per giusta causa, al lavoratore spetta la liquidazione di tutte le indennità previste in caso di cessazione del rapporto, prima fra tutte quella sostitutiva del periodo di preavviso (che non deve essere lavorato). Infine, al lavoratore che si dimette per giusta causa è consentito l'accesso all'istituto dell'indennità di disoccupazione (NASPI).
Nella speranza d'aver risposto in maniera chiara ed esaustiva al quesito posto, resto a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti e/o approfondimenti.
Con i più cordiali saluti.
Avv. Simone Rinaldini
Il lavoratore può recedere dal contratto di lavoro per giusta causa.
La sussistenza della giusta causa idonea a legittimare la risoluzione del rapporto di lavoro è rimessa alla valutazione discrezionale del giudice.
In linea di principio, il mancato pagamento o il persistente ritardo nel pagamento delle retribuzioni possono costituire giusta causa delle dimissioni.
Occorre, tuttavia, verificare l'applicabilità di tale principo al caso concreto, in relazione alla specifica condotta inadempiente imputabile al datore di lavoro.
Cordiali saluti.
Egregio Sig. Sandro,
visti i ritardi nei pagamenti dello stipendio ci sono i presupposti per dimettersi per giusta causa.
Rimane il problema una volta dimesso per giusta causa di recuperare l'indennità sostitutiva del preavviso e le eventuali mensilità non pagate. Bisognerebbe valutare la questione eventualmente con un incontro.
Resto a disposizione,
cordiali saluti,
Antonella Lopopolo
Egr. Sig. Sandro,
i presupposti potrebbero esserci per le dimissioni per giusta causa; occorre, però valutare anche l'entità del ritardo, nonché esaminare tutta la documentazione in suo possesso.
Si rimane a disposizione per qualsiasi chiarimento in merito.
Salve,
Come detto dalla cassazione a più riprese, il ritardato (o mancato) pagamento di stipendi, se rilevante (più di 3 mesi di media) e reiterato, puó essere giusta causa per le dimissioni volontarie per giusta causa del lavoratore.
Con tale atto, parificato in tutto e per tutto, anche dal punto di vista risarcimentale, al licenzianento senza giusta causa, il lavoratore non perde il diritto all'indennità di disoccupazione.
Confido di esser stato esaustivo, resto a sua disposizione.
Cordialmente, Alessandro Scavo, Studio Legale Scavo
Egr. Sandro.
Dalle poche righe che ha scritto non mi sento di darle un consiglio netto. Potrebbero esserci i presupposti per dimettersi, ma va valutata la situazione concreta e tutta la documentazione