A seguito si una sentenza di separazione presentata nel 2014 dove nr. 3 figli sono stati affidati alla madre con visite fine settimana alternati al padre, la ex-moglie decide di cambiare residenza e con i 3 figli si sposta a Terracina in Lazio nel 2016. Il padre rimane a vivere a Treviso in Veneto dove ha un lavoro regolare. La ex-moglie non ha mai lavorato. Ad oggi si sta valutando la richiesta di divorzio da parte del padre con la rivalutazione delle condizioni di mantenimento dei filgi dato che il maggiore verrà a vivere dal padre. Il quesito è il luogo nel quale viene attuato un divorzio, consensuale o non consensuale.Si andrà a Treviso (luogo delle prime sentenze di separazione) o a Terracina luogo di residenza dei figli ed ex- moglie ? Grazie
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Dipende da chi inizia il giudizio, in quanto la causa va proposta nel luogo dove vive il convenuto (cioè chi è chiamato in giudizio) e, pertanto, se Lei intende procedere perchè Sua moglie non intende modificare le condizioni a Terracina.
Se siete d'accordo, potete procedere in uno dei due fori, a scelta Vostra.
Il luogo di ultima convivenza non può essere utilizzato, a seguito di una sentenza della corte costituzionale che ha stabilito che il foro è quello del convenuto.
Cordiali saluti.
Avv. Enrico Bet
Gentile Signora Lara,
è competente il luogo di residenza del convenuto poiché la Corte Costituzionale, con sentenza n. 169 del 23 maggio 2008 era a suo tempo intervenuta dichiarando l'illegittimità costituzionale dell'art. 4, comma primo, Legge n. 898 del 1970, come sostituito dall'art 2, comma 3 bis, D.L. n. 35 del 2005, conv., con modif., in Legge n. 80 del 2005 nella parte in cui attribuiva la competenza territoriale in materia di separazione e divorzio al luogo dell'ultima residenza comune dei coniugi.
La Corte di Cassazione, con Ordinanza Interlocutoria n. 15186 del 3 luglio 2014, ha poi statuito che "competente a conoscere della domanda di scioglimento del matrimonio civile o di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario .... è il tribunale del luogo di residenza o domicilio del coniuge convenuto, salvi gli ulteriori criteri di determinazione della competenza previsti in via subordinata dalla medesima disposizione di legge".
Distinti saluti.
Avv. Stab. (Abogado) Rossana Delbarba
Gent.le Sig.ra Lara, competente a conoscere della domanda di divorzio è il tribunale del luogo di residenza o domicilio del coniuge convenuto. Resto a disposizione per eventuali chiarimenti. Cordiali saluti. Avv. Laura Fagotto
buongiorno sig,ra Lara
la domanda di divorzio si deve proporre nel luogo dell'ultima residenza dei coniugi o del minore oppure ultima residenza del convenuto. Resto a sua disposizione per ohni chiarimento. Avv.Giovanna Oriani
Gentile signora Lara,la domanda di divorzio deve proporsi nel luogo dell'ultima residenza comune dei coniugi o,in mancanza,nel luogo di residenza della parte convenuta in giudizio.Cordialmente Avv.Alfredo Guarino Napoli