Mio padre non mi da il mantenimento dal 2001 circa(per i primi 3 anni di vita ha dato il mantenimento a mia madre).Ora ho 19 anni. Mia madre ha mandato diverse lettere di diffida a mio padre ma lui non ha mai risposto. Cosa posso fare? Quanto tempo ci vuole per la causa? Qual’è la via più semplice ed efficace?
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Buonasera
Sì deve rivolgere ad un avvocato di diritto di famiglia si possono fare molte cose ma bisogna valutare la situazione sono a sua disposizione per ogni chiarimento. AVV.GIOVANNA ORIANI
Buongiorno Giorgia,
avendo a sue mani il Provvedimento del Giudice che statuisce l’obbligo in capo a suo padre di contribuire al suo mantenimento può agire direttamente contro di lui chiedendo tutti gli arretrati.
Buongiorno,
in caso di mancato o ritardo nel pagamento dell'assegno di mantenimento, si può procedere con la predisposizione e la notifica di un atto di precetto ossia un'intimazione fatta all'ex coniuge- debitore di rispettare l'obbligo di mantenimento risultante dal titolo esecutivo ( titolo esecutivo che può essere: la sentenza di divorzio, il verbale o la sentenza di separazione e il provvedimento del Tribunale per il mantenimento dei figli di genitori non sposati). Se trascorsi 10 giorni dalla notifica del precetto il debitore non provvede al pagamento, verrà iniziata un'azione di esecuzione forzata sui beni del debitore, che potrà consistere nel pignoramento di beni mobili o immobili o nel pignoramento presso terzi. Altra possibile azione per il caso di mancato versamento dell'assegno o per il caso di pericolo di inadempimento è il sequestro dei beni di proprietà dell'ex coniuge - debitore; sequestro che consiste in un provvedimento emesso dal Presidente del Tribunale. Ed ancora, l'ex coniuge creditore può chiedere il pagamento diretto al datore di lavoro dell'obbligato al pagamento o all'Ente che eroga la pensione. Non va, poi, dimenticato che la mancata osservanza dell'obbligo di corrispondere l'assegno dà luogo alla fattispecie di reato di violazione degli obblighi di assistenza familiare, previsto e punito dall'art. 570 cp , per cui il "coniuge " inadempiente" risponde della propria condotta anche in sede penale. Rimango a disposizione per l'assistenza legale e per ogni ulteriore chiarimento.
Distinti saluti,
Avv. Eliana Messineo
Buongiorno Sig.ra Girorgia,
La legge in materia di diritto di famiglia, prevede che i genitori devono mantenere, istruire ed educare i figli tenendo conto della capacità, delle inclinazioni naturali e delle loro aspirazioni, art. 147 c.c..
La norma fa discendere in capo ad entrambi i genitori tali obblighi, a prescindere se i figli abbiano o meno raggiunto o meno la maggiore età.
In effetti, i genitori anche se i figli hanno raggiunto la maggiore età, sono tenuti a mantenerli economicamente, fino a quando non hanno completato gli studi o non hanno trovato un lavoro.
La norma sul punto è un pò controversa, poichè è vero quanto sino ad ora è stato affermato, poichè la norma prevede anche il diritto del genitore di non mantenere più i figli, qualora costoro, non si impegnano nel corso di studi o non fanno nulla per trovare lavoro per mantenersi.
Sul punto è intervenuta la Cassazione che ha chiarito tale annosa questione, statuendo il principio secondo il quale, i genitori devono mantenere economicamente i figli fino a quando non hanno raggiunto le loro aspirazioni lavorative o scolastiche, purchè l'insuccesso scolastico o la mancata collocazione lavorativa, non dipenda da cause imputabili ai figli.
In questo ultimo caso, il genitore, può rifiutarsi di mantenere economicamente il figlio maggiorenne ed in grado di provvedere da solo alle proprie esigenze di vita quotidiana.
Per ulteriori chiarimenti, non esiti a contattarmi al seguente n. di telefono 348/7549477, per fissare un appuntamento presso lo Studio Legale Aiello, troverà un professionista specializzato a sua completa disposizione.
Lo staff studio legale Aiello.
Il provvedimento di separazione o di divorzio o di affidamento dei figli (se coppia di fatto) che prevede l'obbligo di mantenimento a carico di uno dei genitori è titolo esecutivo.
Con copia autentica del provvedimento, munita di formula esecutiva, è possibile agire in via esecutiva (pignoramento dello stipendio, del conto corrente, ecc.) nei confronti dell'obbligato al mantenimento.
la procedura è abbastanza veloce (qualche mese), dovendosi solo eseguire un provvedimento già emesso .
Cordiali saluti
avv. Antonella Anapoli