Buongiorno,
vorrei porre un quesito: in data 30/04/04 il tribunale di Sassari ha condannato mio padre, in sede di separazione giudiziale con addebito, al versamento dell'assegno di mantenimento verso mio fratello, minorato, ma mai effettuato. Nel 2009 con lettera raccomandata l'avv. lo ha sollecitato, ma nulla. Oggi è ancora possibile chiedere il pagamento rivolgendosi al giudice e facendo valere la sentenza emessa nel 2004? Ancora, poiché mio padre non risiede più in Sardegna ma a Milano, la domanda di gratuito patrocinio andrà presentata dove risiede attualmente? È sufficiente la copia della sentenza inviatami per posta dall'avvocato? E occorre presentare la copia della precedente istanza, accolta, di ammissione al gratuito patrocinio per la separazione del 2004? Grazie per l'attenzione.
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Buonasera,
è senz'altro possibile il recupero coatto dei ratei di mantenimento scaduti e non pagati.
La domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato va inoltrata al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati presso l'Autorità Giudiziaria competente.Mi spiego meglio: se Suo padre è un lavoratore subordinato residente a Milano e, pertanto è ipotizzabile proporre una procedura di pignoramento presso terzi, il Tribunale competente è quello di Milano.
L'Avvocato che deciderà di incaricare dovrà essere iscritto nell'elenco speciale degli Avvocati abilitati al patrocinio a spese dello Stato.
Le preciso che, al fine di fruire del patrocinio a spese dello Stato, Sua madre deve avere un reddito annuo inferiore all'importo di euro 11369,24. A completa disposizione per qualsiasi necessità.
Buongiorno, Lei può agire esecutivamente nei confronti di Suo padre sulla base della sentenza che ha previsto l'obbligo di mantenimento a favore di Suo fratello. Risiedendo Suo padre a Milano, l'esecuzione (che potrà essere un pignoramento mobiliare, o immobiliare se ha beni immobili di proprietà, o presso terzi se ha conti correnti o crediti da lavoro), dovrà avvenire a Milano. Per iniziare l'esecuzione occorreranno due copie esecutive della sentenza che verranno notificate a Suo padre unitamente all'atto di precetto che conterrà il conteggio delle somme dovute in virtù della sentenza medesima, salvo che le copie esecutive della sentenza non siano già state notificate in precedenza a Suo padre. Quanto alla istanza per l'ammissione al gratuito patrocinio sarebbe meglio presentarla a Milano che sarà il luogo dell'esecuzione, indicando un Avvocato del foro di Milano. Potrà inoltre valutare una denuncia penale. A Sua disposizione per ogni chiarimento, La salutiamo cordialmente. Avv. Francesca Marzullo
Buongiorno,
Suo padre è tenuto a pagare quanto non ha versato, maggiorato degli interessi. Con la sentenza che determina l'obbligo, si può agire direttamente. In alternativa (o inoltre), suo padre può essere denunciato per violazione degli obblighi di mantenimento. Anche se Suo padre si è trasferito, il Tribunale del luogo ove è sorta l'obbligazione resta competente: potrà, quindi, agire a tutela di Suo fratello anche presso il Tribunale di Sassari e qui potrà chiedere l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato.
Cordiali saluti,
Avv. Claudia Corte