Mantenimento di mio figlio minore

Inviata da GIUSEPPE PIOTTI. 18 mar 2016 Assegni familiari

Mio figlio ha 5 anni e la mia ex compagna all'età di due anni del bambino se ne è andata di casa con un altro uomo, vorrei sapere quanto spetta al mio figlio come mantenimento poiché ho sempre pagato la retta asilo nido e scuola materna di 220€ al mese e poi passo ancora 150€ in più, passo le spese farmaceutiche, scarpe ecc e la madre continua a chiedere soldi. Vorrei sapere se un operaio scavatore che prende uno stipendio di 1700€ e pago un mutuo di casa di circa 700€ cosa io dovrei dare giustamente a mio figlio Grazie

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Buongiorno Giuseppe,

non esiste una risposta univoca alla Sua domanda, a ben vedere bisognerebbe conoscere la situazione reddituale della Sua ex compagna: ovviamente, se quest'ultima lavora, dovrà adoperarsi per contribuire anch'ella al mantenimento del bambino (non potendo gravare unicamente a Suo carico); in caso contrario, è chiaro che il mantenimento del bambino graverà maggiormente sul padre. Inoltre non posso sapere se abbiate già concordato delle condizioni in Tribunale o meno: in tal caso bisognerà far riferimento a quelle per comprendere la giustificatezza o meno delle richieste.
Resto a Sua disposizione per chiarimenti e nel frattempo La saluto cordialmente.
Avv. Valentina Cardani

Avv. Valentina Cardani Avvocato a Novara

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Gentile Signor Giuseppe,
in primo luogo le consiglio di inviare alla mamma di suo figlio una raccomandata a.r. in cui la invita a trovare una soluzione concordata per l'affidamento condiviso del figlio, prevedendo che il figlio sia collocato prevalentemente con uno dei due genitori concordando le visite dell'altro genitore e le permanenze del figlio presso il genitore con cui il minore non coabita; concordate l'obbligo di contribuire al mantenimento del figlio in capo al genitore con cui il minore non coabita in maniera prevalente, oltre alla contribuzione al 50% delle spese straordinarie concordate in precedenza (fanno eccezine le spese straordinarie urgenti improrogabili).
È necessario che la regolamentazione della responsabilità genitoriale sia omologata ovvero dichiarata dal giudice del Tribunale Ordinario ove risiede il minore.
Le consiglio di rivolgersi al un legale al fine di esporre tutti i vari aspetti che sottendono alla questione da Lei prospettata.
Cordiali saluti.

Studio Legale Avvocato Emanuela Costa Avvocato a Spinea

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Buongiorno Signor Piotti,
devo dirLe come prima cosa che la questione da Lei sottopostami può ricevere risposte differenti, in quanto devono essere tenuti in considerazione diversi fattori.
La Legge consente una determinazione consensuale delle prestazioni economiche fra due ex conviventi e nel caso specifico a Lei e alla Sua ex compagna, che siete quindi liberi di stabilire “misura e modo” con cui provvedere – ciascuno per la propria parte – al mantenimento, alla cura, istruzione ed educazione del figlio.
L’accordo che deve tenere conto delle rispettive capacità economiche e che prevede una contribuzione proporzionale ai rispettivi redditi deve essere poi sottoposto al vaglio del Giudice che ne verifica la rispondenza all'interesse del minore.
Nell’ipotesi in cui i due genitori non abbiano trovato l’accordo, sarà il Giudice stesso a stabilire la misura e il modo con cui essi dovranno provvedere al mantenimento della prole, sulla base delle loro condizioni economiche.
Normalmente la Legge prevede che il mantenimento debba avvenire in misura proporzionale al reddito di ciascun genitore (articolo 155 codice civile) e a tal fine devono essere prese in considerazione: le attuali esigenze dei figli; il tenore di vita mantenuto dai minori durante la convivenza dei genitori; i tempi di permanenza dei figli presso ciascun genitore; il reddito ed il patrimonio di ciascun genitore.
Oltre a ciò si prevede la suddivisione tra i genitori, in misura paritaria o in proporzioni diverse nel caso di redditi diversi, delle “spese straordinarie”, cioè le spese scolastiche (tasse, libri di testo, ripetizioni, gite, soggiorni di studio eccetera), le spese mediche non mutuabili; le spese sportive (iscrizioni a corsi vari, abbigliamento, attrezzi eccetera).
La Legge dunque impone il dovere per entrambi i genitori di contribuire alle esigenze dei figli in proporzione al proprio reddito. Questi debbono provvedervi “non solo con le rispettive sostanze ma anche con la capacità di lavoro, professionale o casalingo”, questione più volte ribadita dalla Cassazione.
Nel Suo caso specifico è difficile poterLe dare una risposta precisa e definitiva sulla base della Sua e mail perché ci sono poche indicazioni precise.
Se ritiene tuttavia che l’importo da Lei versato sia assolutamente esuberante rispetto alle effettive esigenze del figlio, che la Sua ex compagna abbia redditi tali da non doverLe continuamente chiedere versamenti di denaro e di non riuscire, con il Suo reddito, ad affrontare tali spese, può convocare la Sua ex compagna davanti ad un Giudice perché possa questo decidere.

Avv. Maestranzi Patrizia Avvocato a Milano

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Egr. sig. Giuseppe,
la legge fornisce una serie di parametri per la quantificazione della misura in cui ciascuno dei genitori deve provvedere al mantenimento dei figli.
Il principale è il criterio di proporzionalità: la misura del contributo, cioè, dev'essere proporziata rispetto ai redditi del genitore. Da quello che Lei scrive, è evidente che Lei sta versando importi eccessivi rispetto alla Sua disponibilità economica.
Occorre, inoltre, valutare i redditi dalla Sua ex compagna, quando tempo ciascuno di Voi sta con il bambino, in che misura ciascuno di Voi si fa carico della gestione del bambino e quali sono le esigenze economiche effettive del bambino.
E' fondamentale, in ogni caso, che il contributo al mantenimento, così come l'affidamento, la collocazione abitativa ed i tempi di frequentazione con il figlio vengano "fissati" in un provvedimento del Tribunale.
Il provvedimento potrebbe essere anche soltanto la ratifica di un accordo raggiunto tra Voi genitori.
Diversamente, nè Lei nè Suo figlio siete adeguatamente tutelati. Lei rischia di continuare a versare somme molto elevate ed in un eventuale futuro contenzioso con la Sua ex compagna sul mantenimento di Vostro figlio il versamento spontaneo e prolungato di somme elevate potrebbe essere strumentalizzato e considerato indice di disponibilità economica da parte Sua.
Le consiglio di rivolgersi prima possibile ad un avvocato per valutare approfonditamente la questione e decidere la strategia più opportuna, a Sua tutela ed a tutela di Suo figlio.
Restando a disposizione per eventuali chiarimenti.
Cordiali saluti
Avv. Barbara D'Angelo - Bologna

Studio legale Avvocato Barbara D'Angelo Avvocato a Bologna

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Egregio Sig. Giuseppe,
ciascun genitore è tenuto a contribuire al mantenimento dei figli in proporzione alle proprie capacità economiche, vale a dire che il padre e la madre concorrono entrambi, in proporzione alle proprie sostanze, a sopperire alle spese per il mantenimento dei figli .
Questo in linea generale, per una risposta più precisa è necessario conoscere la situazione reddituale della Sua ex compagna.
Se lo desidera, può costatarmi per una valutazione della Sua situazione specifica.
Cordiali saluti
Avv. Lucilla Navarra

Avv. Lucilla Navarra Avvocato a Roma

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Egregio Sig. Piotti,
Le consiglio vivamente di definire chiare ed inequivoche regole per il mantenimento, onde evitare continue e stressanti dispute,possibilmente con un accordo sottoscritto o anche ricorrendo al competente Tribunale. Le spese straordinarie di norma si ripartiscono in parti uguali e l'assegno di mantenimento è calibrato in relazione alle conizioni specifiche di entrambi. Nel Suo caso, presumibilmente ma non vi può essere certezza, dovrebbe, almeno sino all'estinzione del mutuo, essere più o meno di 300 o anche 400 euro mensili.
Avv. Alfredo Guarino Napoli

Avv. Alfredo Guarino Avvocato a Napoli

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Buongiorno Signor Piotti,
è opportuno per il bene di Suo figlio e Vostro che concordiate delle condizioni nell'interesse del minore e le facciate "omologare" da un Tribunale, ovvero che Lei promuova un giudizio presso il Tribunale di residenza del minore.
Solo così, Lei avrà la garanzia di essere tenuto al pagamento di un importo fisso, quale contributo al mantenimento di Suo figlio, senza che la Sua ex compagna possa mai pretendere somme aggiuntive.
Non solo, ma di recente i Tribunali hanno sottoscritto, per la maggior parte, protocolli di spese straordinarie, tali per cui ampie voci di spesa sono espressamente elencate, con l'esplicita previsione se serva o meno il consenso scritto di entrambi i genitori: il che significa che, qualora la Sua ex compagna, anticipi un certo importo per Vostro figlio, Lei non sarà tenuto a contribuire per la metà se non è stato informato o se non era d'accordo, ad eccezione delle spese scolastiche e mediche urgenti.
Il contributo alle spese per il figlio, Le consente nella misura della metà di fruire delle detrazioni fiscali, in caso di affidamento condiviso.
Infine, sarà predisposto un calendario dei Suoi diritti di visita, così Suo figlio avrà un calendario di frequentazioni regolari.
Una volta ottenuto un provvedimento giudiziale, i Suoi diritti, così come quelli del minore, non potranno essere violati, ma anzi avranno l'ulteriore tutela degli strumenti giuridici posti a rimedio di eventuali inadempimenti (denunce, atti di precetto, ricorso per la modifica delle condizioni, ammonimento del genitore inadempiente, etc.).
Resto a disposizione e La saluto cordialmente.
Avv. Alessia La Motta

Avv. Alessia La Motta Avvocato a Bologna

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Gli importi che paga per il mantenimento di suo figlio appaiono sproporzionati ai suoi redditi. Le consiglio di rivolgersi ad un legale per meglio valutare la questione.
Saluti cordiali
Avv. Sandra Macis
Cagliari

Avv. Sandra Macis Avvocato a Cagliari

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Buongiorno sig Giuseppe,
In qualità di padre, lei è tenuto a provvedere al mantenimento di suo figlio in misura proporzionale al reddito da lei percepito. Il mantenimento consiste nella corresponsione di un assegno di mantenimento e nel pagamento pro quota delle spese straordinarie. Se desidera avere maggiori chiarimenti mi contatti e le fornirò tutte le informazioni che desidera. Cordiali saluti
Avv stab Michela parzani

Studio legale Avv. Parzani Michela Avvocato a Chiari

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Gentilissimo Giuseppe,
da quanto scrive desumo che non sia stato adottato da parte del Tribunale territorialmente competente alcun provvedimento giudiziale che regolamenti sia l'aspetto dell'affidamento sia l'aspetto del mantenimento.
Al fine di fare chiarezza una volta per tutte, Le consiglio vivamente di rivolgersi ad un avvocato al fine di inoltrare un ricorso finalizzato alla emissione di un provvedimento del tenore di cui sopra ovvero di un provvedimento che stabilisca il regime di affidamento di Suo figlio, i periodi di frequentazione del figlio minore col genitore non collocata rio, la misura del rateo di mantenimento mensile.
Le preciso inoltre che per legge, salvo accordi particolari, le spese straordinarie debbono essere ripartite a meta' tra i genitori; le rette dovute per la scuola materna o per l'asilo nido sono da considerarsi spese straordinarie.
Le specifico inoltre che la misura dell'assegno di mantenimento dipende dall'entita' dei redditi del genitore obbligato ed anche del genitore beneficiario.
A Sua disposizione per assistenza.
Cordialmente.
Avv.Silvia Parrini (FORO DI PISA)

Avv. Silvia Parrini Avvocato a Cascina

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Buongiorno Signor Piotti.
Per poter rispondere al Suo quesito sarebbe necessario avere ulteriori informazioni circa la situazione lavorativa, economica e finanziaria della Sua ex compagna. Inoltre sarebbe necessario anche conoscere se Lei e la Sua ex compagna avete altre entrate (ad esempio, canoni di locazione etc).
In ogni caso, il mio consiglio è di fare regolamentare la situazione ed il contributo che Lei deve corrispondere per Suo figlio dall'autorità giudiziaria, così che non vi siano dubbi di sorta.
Resto a disposizione per ogni ulteriore necessità e/o chiarimento ed invio distinti saluti.
Avv. Stab. (Abogado) Rossana Delbarba

Anonimo-155490 Avvocato a Brescia

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