Buongiorno, il 9 Marzo scorso il Giudice ,sulla base di un miglioramento economico , ha stabilito che l'assegno di mantenimento del padre per le figlie passasse da €340 a €500. Il mese di Aprile il padre ha versato la nuova cifra. La domanda che Vi rivolgo è : l'aumento dell'assegno va considerato dalla data della sentenza o della domanda con cui si chiedeva la modifica? Purtroppo ho avuto risposte differenti. Grazie
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Gentile Signora,
la giurisprudenza (cioè le sentenze, soprattutto della Cassazione) statuiscono che il mantenimento, nell'entità modificata, debba essere dovuto dal momento della domanda e non dalla data della Sentenza. Spesso, tuttavia, sono i Giudici a stabilire la data da cui decorre l'obbligo nella sentenza stessa, oppure può averlo indicato lo stesso ricorrente nel ricorso. Vero è che se nulla è indicato da nessuna parte, allora il mantenimento come modificato è dovuto dalla data della domanda.
Cordiali saluti,
Avv. Andrea Simoncelli (Bergamo)
Gent.ma sig.ra Angela,
la decorrenza dell'assegno di mantenimento dovrebbe essere dalla domanda, nel senso che il Giudice così dovrebbe statuire di fronte ad una richiesta di mantenimento.
Se, però, il Giudice nulla dice, gli effetti dovrebbero decorrere dalla sentenza.
Cordilai saluti
avv. Massimo Mascali (Bergamo)
nella sentenza solitamente quando si stabilisce il mutamento si dispone anche a far data da..Generalmente comunque è la data sella sentenza .:occorre visionarla
Avv. Sara Bertani
In linea di massima dalla domanda.
Ma il giudice nel provvedimento potrebbe aver stabilito diversamente.
Si rechi in tribunale e visionare il provvedimento del giudice.
Buongiorno,
per capire da quando parte l'aumento deve leggere il ricorso (dove dovrebbe esserci scritto) o il provvedimento del Giudice.
Buona giornata.
Avv. Paola Federici