Buonasera,
Il mio compagno ha dal precedente matrimonio due figlie a cui passa 500€ al mese a ciascuna di mantenimento.
Io e lui stiamo per avere una bambina. Volevamo sapere se lui può chiedere la diminuzione della quota del mantenimento visto che avrà a carico anche una terza figlia.
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Gentile Sig.ra Chiara,
la costituzione di un nuovo nucleo familiare può costituire un giusitficato motivo per chiedere la revisione dell'assegno di mantenimento, a condizione che, tenuto conto di tutte le circostanze del caso concreto, si verifichi un rilevante peggioramento delle condizioni economiche del suo compagno che rende necessaria la modifica dell'assegno.
Cordiali saluti
Gent.ma Signora,
si può presentare il ricorso per la modifica dell'assegno di mantenimento dando prova dell'entità delle spese che sono aumentate per il suo compagno e la sua capacità reddituale, come pure bisognerà valutare se sono mutate le condizioni patrimoniali dell'ex moglie (se magari fossero migliorate sarebbe un ottimo punto a favore del suo compagno). A disposizione per chiarimenti in materia.
Saluti Cordiali
Avv. Vittoria Lupi del Foro di Fermo
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Gent.ma Svetlana,
suo marito potrà chiedere una riduzione del contributo per il mantenimento delle figlie nate nel precedente matrimonio, ma solo dando adeguata dimostrazione del rilevante aumento delle spese a proprio carico e della effettiva diminuzione delle proprie disponibilità economiche a seguito del crescere della nuova famiglia.
Resto a disposizione per ulteriori chiarimenti
Avv. F.C. (foro di Roma)
Gent.le Svetlana,
la responsabilità genitoriale anche economica verso le due figlie non viene meno se un padre decide di essere nuovamente tale con un'altra donna, così non basta questo fatto per la riduzione del contributo al mantenimento stabilito.
Dovrà invero dimostrarsi l’aumento delle spese a proprio carico ovvero una effettiva diminuzione delle proprie sostanze e disponibilità economiche per chiedere la riduzione dell'assegno.
Il mio studio è a Sua disposizione,
Gentile signora,
la modificazione e relativa diminuzione dell'assegno di mantenimento potrà essere richiesto con ricorso ex art. 710 c.p.c.
La richiesta deve essere motivata; la sola costituzione di un nuovo nucleo familiare da parte del coniuge obbligato non costituisce motivo di revisione dell'obbligo, ma è necessario attestare un reale peggioramento delle condizioni economiche.
Solo in presenza di un concreto ed effettivo peggioramento delle condizioni economiche dell'obbligato il Giudice provvederà a modificare il precedente provvedimento e a ridurre l'importo dell'assegno.
Resto a completa disposizione per ogni ulteriore chiarimento.
Cordiali saluti
Gentilissima Svetlana,
concordo con quanto già scritto dalla Collega Ferrari. Se la nascita della bambina è l'unico motivo che giustificherebbe l'inoltro di un'istanza di modifica, ritengo sia piuttosto arduo ottenere un accoglimento del ricorso, atteso che si tratta di assegni di mantenimento per figli.
Cordialmente.
Salve sig.ra Svetlana,
per procedere alla diminuzione della quota di mantenimento bisogna chiedere una modifica delle condizioni al giudice, il quale, valutate tutte le circostanze del caso (per es. se è mutata la condizione economica del padre, oppure lo stipendio che percepisce la madre, ecc...) deciderà eventualmente per la diminuzione o no.
Resto a disposizione per ulteriori chiarimenti,
Avv. Antonella Iovine
Bisogna verificare la situazione dei redditi odierna rispetto a quella in cui e' stato stabilito l'inmoorto. Se questo e' l'unico motivo difficilmente il giudice provvedeta alla modifica
Resto a disposizione
Buongiorno Signora Svetlana.
La formazione di una nuova famiglia non costituisce presupposto automatico per la riduzione del contributo al mantenimento stabilito per i figli nati in precedenza.
Per ottenere tale riduzione è, infatti, necessario dimostrare l’aumento delle spese a proprio carico ovvero una effettiva diminuzione delle proprie sostanze e disponibilità economiche.
Infatti, il Giudice verifica se vi è stato un mutamento della situazione economiche e finanziaria del genitore che deve corrispondere il mantenimento al figlio e, nel caso in cui ravvisi una concreta ed effettiva diminuzione delle sostanze dell’obbligato, accoglie la richiesta di riduzione dell'assegno.
Resto a disposizione per ogni ulteriore necessità e/o chiarimento ed invio distinti saluti.
Avv. Stab. (Abogado) Rossana Delbarba