Gentilissimi avvocati,
nel caso in cui la mediazione obbligatoria, in materia successoria, dia un esito negativo, entro quanto tempo si può inoltrare alla controparte l'atto di citazione per poter dare avvio al processo vero e proprio?
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Egregio Signor Marco, buonasera.
Confermo quanto anticipato dai Colleghi: il verbale di mancata mediazione è sufficiente per poter avviare il giudizio ordinario.
Il verbale stesso dovrà, inoltre, essere allegato all'atto di citazione , in modo da fornire la prova d'aver soddisfatto la condizione di procedibilità dell'azione.
Sperando d'aver risposto in maniera chiara ed esaustiva al quesito posto, resto a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.
Con i più cordiali saluti.
Avv. Simone Rinaldini
Egregio signor Marco,
la domanda di mediazione sospende, ai sensi dell'art 2945.c., la prescrizione della domanda che riprenderà a decorrere dal momento dell'esito negativo della mediazione.
Nel Suo caso la domanda si prescrive in 10 anni dall'apertura della successione se si verte in azione di riduzione.
All'atto introduttivo del giudizio andrà allegato il verbale con esito negativo.
A disposizione per ulteriori precisazioni, porgo distinti saluti.
Buonasera Signor Marco.
Una volta esaurita la procedura di mediazione obbligatoria relativa alla materia delle successioni ereditarie, in ogni momento Lei può procedere con l'instaurazione del giudizio, fino a quando non si verifichino prescrizioni e/o decadenze.
Per segnalarLe con precisione i termini decadenziali e/o prescrizionali, sarebbe necessario sapere che tipo di azione intende promuovere; in ogni caso, Le segnalo, ad esempio, che l'azione di riduzione si prescrive in dieci anni dall'apertura della successione, mentre l'azione di restituzione entro 20 anni dalla donazione.
Distinti saluti.
Avv. Stab. (Abogado) Rossana Delbarba
Egregio Sig. Marco,
al termine del procedimento di mediazione può immediatamente notificare l'atto di citazione.
Il giudizio civile dovrà essere avviato entro il termine di prescrizione del diritto azionato (non precisato nella sua richiesta), salvo gli effetti di eventuali atti interruttivi.
Cordiali saluti.
Buongiorno.
Il termine entro il quale è possibile incardinare un giudizio in materia successoria, oggetto del Suo quesito, è quello ordinario relativo alla prescrizione del diritto oggetto del giudizio stesso.
Dovrebbe pertanto precisare quale sia nello specifico l'oggetto della domanda giudiziale, per consentire risposta certa alla Sua domanda.
La materia successoria è molto complessa.Le consiglio pertanto di affidarsi ad uno Studio specializzato in Diritto di Famiglia.
Il mio Studio opera su Milano, Roma e province.
Un cordiale saluto
Avv. Raffaella Angelica Molendini (Milano, Roma)
Buonasera signor Marco.
Se la mediazione obbligatoria ha dato esito negativo, dovrebbe avere in mano il verbale negativo della stessa.
Appena ha questo documento disponibile può procedere imediatamente a promuovere il giudizio ordinario con notifica dell'atto di citazione che interrompe tra l'altro eventuali prescrizioni e decadenze, producendolo in giudizio al fine della verifica della condizione di procedibilità..
Gentile signore,
nel caso presentato il procedimento di mediazione è condizione di procedibiltà per l'azione che si andrà a proporre con il giudizio civile.Ed è a quest'ultimo che bisogna guardare, ossia che non stiano maturando prescrizioni o decadenze per l'attivazione della domanda giudiziale, legata all'interesse ad agire.
Distinti saluti
Avv. Felice Bruni - Catanzaro