Buongiorno, a breve inizierò l' iter di separazione da mio marito, sarà una separazione consensuale.
Abbiamo due figli di 3 e 8 anni, il mio questito è circa la casa.
E' di proprietà di mio marito acquistata prima del matrimonio e in separazione dei beni.
So che di solito la casa rimane al coniuge a cui rimangono i figli, di solito la madre.
Ma io non vorrei questa casa in quanto è lontana (30 minuti di macchina) dalla scuola e asilo, quindi vorrei avvicinarmi a tali luoghi.
La mia paura è che rinunciando alla casa rinuncio all' affidamento dei bambini.
Oppure posso cambiare abitazione?
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Buonasera, la Vostra è una separazione consensuale per cui siete Voi a decidere le condizioni, il Tribunale dovrà solo controllare che non contrastino con la legge o con l'interesse dei figli. Pertanto comunichi a suo marito, attraverso l'avvocato che la sta assistendo, che vuole il collocamento dei figli con sè ma non vuol restare in quella casa.
Cordiali saluti.
Avv. Alberto Alvazzi del Frate
Gentile Sig.ra Micaela, visto che farà una separazione consensuale, potrà accordarsi con suo marito su ogni questione conseguente alla cessazione della convivenza coniugale, compresa quella dell’eventuale trasferimento dei suoi figli in una diversa abitazione.
Il Tribunale, a seguito del deposito del ricorso per separazione consensuale ( contenente le condizioni di separazione stabilite concordemente dai coniugi ) e dell’udienza, verificherà la non contrarietà delle condizioni di separazione all'interesse della prole minorenne ed omologherà la separazione.
Se invece non riuscirà a trovare un accordo e dovrà proporre una separazione giudiziale, nel chiedere al Tribunale il collocamento dei suoi figli, potrà fare presente la necessità del trasferimento, motivandola come ha scritto qui, con l’esigenza per i minori di stare vicino alle rispettive scuole.
In sede di separazione consensuale o in quella giudiziale, se decide di rinunciare all'assegnazione della casa familiare e di continuare a vivere con i suo figli, faccia presente -ai fini della determinazione dell’assegno di mantenimento – le conseguenze patrimoniali del mancato godimento della casa coniugale e quindi la sua necessità di pagare un canone locatizio (se non ha immobili di proprietà) o il mutuo se intende acquistarne uno, avvalendosi di un finanziamento.
Resto a Sua disposizione tramite portale per qualunque ulteriore chiarimento.
Avv. Donatella De Caria
Assolutamente signora un fatto non esclude l'altro però vorrei avere più elementi a disposizione.resto a sua disposizione per ogni chiarimento tramite portale.
Avv.Giovanna Oriani
buongiorno signora,
non si preoccupi le due situazioni non sono legate tra loro ,lei può benissimo rinunciare alla casa coniugale ma comunque essere collocataria dei suoi figli ,presso un'altra abitazione. Resto a sua disposizione per ogni chiarimento. Avv. Giovanna Oriani
Buona sera Micaela,
stia serena perchè le due cose non sono necessariamente correlate. In una separazione consensuale Lei potrà benissimo rinunciare alla casa ed essere la collocataria dei figli minori nella Sua nuova abitazione.
Rinunciando alla casa, Lei avrà più spese (affitto o mutuo). Lo tenga presente per un'eventuale richiesta di assegno di mantenimento a Suo favore qualora ve ne sia la necessità.
Restiamo a disposizione per ogni necessità e Le facciamo i migliori auguri.
Studio Legale Giaccardi-Laurino (Torino)