Buonasera,
viviamo in casa dei nostri suoceri che ci hanno lasciato, non in proprietà ma in usufrutto, un immobile comodo, ma abbastanza malandato. Adesso bisognerebbe fare dei lavori alla facciata del palazzo e abbiamo detto a loro di pagare le relative spese, però dicono che cosi come non paghiamo casa dovremmo provvedere noi alle spese relative, ma questo vale anche per opere di ristrutturazione come una facciata?
Purtroppo non c'è un contratto e entrambi abbiamo ancora la residenza nei corrispettivi domicili delle nostre famiglie.
Come dovremmo comportarci?
Anche il mio compagno è nervoso per la situazione e non vorrei complicargli le cose....
Grazie!
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Gent.ma Sandra,
premesso che avremmo necessità di ulteriori chiarimenti, ci limitiamo a dire che quanto lei descrive sembra rientrare in un rapporto di comodato gratuito.
Se è così, ai sensi dell'art. 1808 c.c. i vostri genitori non avrebbero diritto al rimborso delle spese sostenute per servirsi della cosa, ma avrebbero diritto al rimborso delle spese straordinarie sostenute per la conservazione della casa, se queste erano necessarie ed urgenti.
Restiamo a disposizione
Avv.ti Mele e Tinti (Bologna)
Gent.ma Sandra,
il vostro non è un usufrutto, che deve necessariamente avere forma scritta e deve essere trascritto, si tratta probabilmente piuttosto di un comodato gratuito, in base al quale, su un mero accordo verbale, abitate l’appartamento di proprietà dei genitori del Suo compagno.
Pertanto se da una parte non avete diritto al rimborso delle spese ordinarie sostenute per servirvi dell’appartamento (costi per l’erogazione dell'acqua, della luce e del gas, spese condominiali ordinarie), dall'altro avete il diritto di essere rimborsati da parte dei proprietari delle spese straordinarie sostenute per la conservazione della dell’immobile, se queste sono necessarie e urgenti.
Le spese per la conservazione sono quelle necessarie a mantenere l’integrità e valore dell’immobile e non anche quelle per migliorare il bene concessogli.
Quanto alle spese straordinarie ma non urgenti sono a carico del proprietario, ma se il comodatario, cioè Voi, le anticipate non avrete diritto al rimborso.
Chiaramente queste sono indicazioni di massima che richiederebbero un maggior approfondimento sia in ordine alla natura dei lavori sulla facciata, sia con riferimento al tipo di accordo con i genitori del Suo compagno.
Restando a disposizione per ulteriori chiarimenti invio cordiali saluti
Ci correggiamo, ma ci accordiamo ora di un'errore nella digitazione.
"Voi" (e non "i vostri genitori") non avete diritto al rimborso delle spese per l'utilizzo della casa, ma vi spetta il rimborso per le spese straordinarie come quella relativa alla facciata, che dunque è a carico dei vostri genitori. Precisiamo anche che, contrariamente ad altri colleghi, abbiamo presupposto una mera detenzione dell'immobile e non un usufrutto vero e proprio (che si costituisce per atto pubblico notarile, mentre Lei, pur parlando di usufrutto, afferma che non è intercorso alcun accordo tra voi ed i genitori). In ogni caso ribadiamo che la sua domanda necessita di ulteriori precisazioni.
Cordialmente
Gentile signora,
dal tenore del caso proposto è lecito ritenere che si tratti di appartamento in condominio; orbene , se vi è un deliberato di assemblea questo è vincolante per il proprietario ( e la proprietà non è cambiata) , a parte la Sua permanenza nell'appartamento secondo le modalità descritte.
Distinti saluti
Avv. Felice Bruni - Catanzaro
In base a quanto disposto dal Codice Civile (art. 1005), le spese straordinarie necessarie al rinnovamento dei muri di sostegno sono a carico del proprietario a meno che le stesse (art. 1004 c.c.) non si siano rese necessarie in conseguenza della mancata esecuzione dell'ordinaria manutenzione da parte dell'usufruttuario, nel qual caso, sono a carico di quest'ultimo. Nel caso proposto, quindi, stante l'intervenuta costituzione sull'immobile di un valido diritto di usufrutto (che, ad ogni modo, deve necessariamente derivare da atto scritto peraltro soggetto a trascrizione), gli interventi descritti dovrebbero ricadere in capo ai proprietari. Peraltro, tale ripartizione di oneri sussiste anche nel caso in cui l'usufrutto no risultasse da atto scritto (e quindi non fosse validamente costituito), poiché in questa ipotesi si dovrebbe più correttamente parlare di contratto di comodato d'uso gratuito, nella vigenza del quale, al comodatario spetta il diritto al rimborso delle spese straordinarie, urgenti e necessarie, che egli abbia sostenuto per la conservazione della cosa concessa in godimento.
Gentile Sig.ra Sandra.
All'usufruttuario spettano le spese ordinarie ed al nudo proprietario quelle straordinarie. Quindi se il rifacimento della facciata è semplicemente un intervento di manutenzione ordinaria dovete pagarlo voi. Se invece riguarda la struttura dell'immobile le spese spettano ai suoceri
Gentile Sig.ra Sandra
Do per scontato che quando lei parla di usufrutto e proprietà faccia riferimento a degli atti formali e sottoscritti. Posto questa premessa. sono a vostro carico tutte le spese di manutenzione ordinaria, mentre le spese straordinarie spettano al nudo proprietario. Il Codice civile espressamente prevede per esempio che sono a carico del proprietario gli interventi necessari ad assicurare la stabilità dei muri maestri e delle volte, la sostituzione delle travi ecc. Quindi se il rifacimento della facciata è semplicemente una questione di manutenzione ordinaria le spese spettano a voi, diversamente ai suoceri