Non sono soddisfatta dei risultati di un intervento, posso denunciare il medico?
Inviata da Arianna. 2 apr 2014
Cari avvocati,
il mese scorso ho ricevuto un intervento di rinoplastica. Il gonfiore è passato e io ho rispettato tutte le indicazioni del post operatorio ed ora mi sono resa conto che il mio naso non è come era stato pattuito prima dell'operazione. E' un naso alla francese e insieme avevamo scelto una soluzione più vicina al mio naso originario. Il medico è molto conosciuto, l'ho contattato ma lui nega. Io così non mi sento me stessa, posso denunciarlo?
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Partiamo da un presupposto: La responsabilità medica è argomento complesso, nel quale confluiscono fondamentali istituti giuridici, ed ovvie esigenze di contemperamento degli interessi contrapposti e di equità.
In secondo luogo, tra paziente e struttura medico-sanitaria e relativo equipe medico si realizza un contratto (c.d. di Ospedalità) a tutti gli effetti con obbligazioni per entrambe le parti. Infatti, tale responsabilità contrattuale sulla base del disposto di cui all'art. 1173 c.c. si applica nei casi di convenzione contrattuale fra ente (o medico) e paziente.
In termini generali, comunque, la norma di riferimento per determinare la responsabilità del medico sarà quindi quella di cui all'art. 1218 s.s. c.c., con i temperamenti offerti dall'art. 2236 c.c., che dispone che il medico risponde, in caso di problemi tecnici di speciale difficoltà, solo in caso di dolo o colpa grave (nota sentenza delle Sezioni Unite della Suprema Corte n. 577/2008).
Ad ogni buon conto, qualora sussistano le condizioni Lei può benissimo agire nei confronti della Struttura Sanitaria e dell'Equipe ricordando, comunque, che, con la nuova normativa sulla Mediazione Civile e Commerciale, dovrà obbligatoriamente rivolgersi ad un Organo di Mediazione abilitato dal Ministero di Grazia e Giustizia. Tale passaggio è condicio sine qua non per l'inizio della procedura ordinaria dinanzi al Tribunale competente.
Per rispondere immediatamente alla sua domanda Le sottopongo due sentenze della cassazione:
1-Cassazione Civile, sez. III, 26 giugno 2012, n. 10616 per la quale, fermo restando la natura contrattuale del rapporto che si instaura tra paziente, da un lato, e casa di cura privata o ente ospedaliero, dall’altro, il medico, quale debitore della prestazione chirurgica e/o terapeutica promessa, è responsabile dell’operato dei terzi della cui attività si avvale e ha anche il dovere di controllo specifico del buon funzionamento dell’apparecchiatura necessaria all’esecuzione dell’intervento, al fine di scongiurare possibili e non del tutto prevedibili, eventi che possono intervenire nel corso dell’operazione;
2-Cassazione Civile, sez. III, 14 giugno 2007, n. 13953 per la quale la responsabilità della casa di cura o dell’ente nei confronti del paziente può conseguire, ai sensi dell’art. 1218 cod. civ., all’inadempimento delle obbligazioni direttamente a suo carico, nonché, in virtù dell’art. 1228 cod. civ., all’inadempimento della prestazione medico – professionale svolta direttamente dal sanitario, quale suo ausiliario necessario pur in assenza di un rapporto di lavoro subordinato, comunque sussistendo un collegamento tra la prestazione da costui effettuata e la sua organizzazione aziendale, non rilevando in contrario la circostanza che il sanitario risulti anche essere di fiducia dello stesso paziente, o comunque dal medesimo scelto.
Dunque, nella responsabilità medica, il medico, nello svolgimento della propria attività, esercita un servizio di pubblica necessità, penalmente tutelato ex art. 348 c.p. contro il suo esercizio abusivo, del quale il cittadino è obbligato per legge ad avvalersi ex art. 359, n. 1, c.p..Tale professionalità ingenera nel paziente quella fiducia che lo porta ad affidarsi al medico, sia esso libero professionista o dipendente. Il paziente ripone la sua fiducia nel personale sanitario con cui viene a contatto. È da tale fonte-fatto che nasce l'obbligazione, come viene ormai affermato dalla stessa giurisprudenza.
Nel caso oggetto del presente parere dunque, è necessario valutare se, e in quali termini, possa attribuirsi al sanitario una qualsivoglia negligenza, imprudenza o imperizia nell’esecuzione dell’intervento.
In buona sostanza se LEI è certa che vi siano questi presupposti vada avanti con la denuncia penale. Altrimenti lasci perdere il penale e agisca con una azione civile. Partendo da una ATP BIS ex art. 696 bis. cpc Ovvero un Accertamento Tecnico Preventivo a scopo valutativo e conciliativo a mezzo di un Perito Medico (CTU-consulenza tecnica d'ufficio) predisposto dal Tribunale.
Spero di esserLe stato di aiuto. Nel caso mi contatti a miei recapiti.
Dal punto di vista penale mi sentirei di escludere la possibilità, perché nn ci sono lesioni
Civilmente, al fine di ottenere un risarcimento- previa introduzione della mediazione obbligatoria-, occorre valutare come e' stato raccolto il consenso informato, se sono state seguite le linee guida per quell'intervento, e se vi è la prova della promessa di un risultato particolare. Va valutato in concreto il caso
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Se per denuncia intende chiedere un processo penale, in materia di responsabilità medica non è mai conveniente, perché in sede penale non è presente il più favorevole trattamento in ordine alla prova che invece in civile deriva dalla responsabilità contrattuale.
Se l'intervento era di natura puramente estetica vi è un obbligo del medico al risultato, per cui è molto probabile la condanna del medico al risarcimento, se invece era anche per risolvere una patologia, è ugualmente probabile una soluzione per lei favorevole, ma meno scontata
La denuncia penale (se questo Lei intendeva) mi sembra in questo caso da escludersi, in quanto probabilmente la stessa verrebbe archiviata, al contrario dal punto di vista civilistico, data la posizione della giurisprudenza sull'argomento potrebbe avere buone probabilità di ottenere un risarcimento danni se un medico chirurgo estetico attestasse che l'intervento in questione non sia svolto a regola d'arte.
Si, in astratto ci potrebbero essere gli estremi però andrebbero valutate tutte le circostanze (incarico, consenso, eventuali testimoni etc etc). Cordialità Avv. Lorenzo Nizzi Grifi Gargiolli