Buongiorno,
ho una domanda sulla "legge dei 300 giorni" (art. 89). La mia fidanzata avrà il divorzio breve (6 mesi) a breve; in comune le hanno detto che per 300 giorni non si potrà risposare. Se ben capisco tale norma riguarda eventuali gravidanze. Se la mia fidanzata, con una visita medica, dimostra di non avere una gravidanza in corso, è possibile che si risposi subito? Eventualmente quali sono i modi per evitare questo intervallo di tempo? Mi servirebbe in quanto lavoro all'estero. Esistono tempi tecnici per questo?
Grazie e cordiali saluti.
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Buongiono,
In caso di annullamento del precedente matrimonio o di divorzio la sua fidanzata non può contrarre nuovo matrimonio se non dopo 300 giorni dallo scioglimento, dall'annullamento o dalla cessazione degli effetti civili del precedente matrimonio.
La sua fidanzata potrà presentare ricorso al Tribunale che potrà autorizzare il matrimonio quando è inequivocabilmente escluso lo stato di gravidanza o se risulta da sentenza passata in giudicato che il marito non ha convissuto con la moglie nei trecento giorni precedenti lo scioglimento, l'annullamento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Di solito il legale, nel ricorso per divorzio, per giustificare la richiesta, specifica che non vi è stata coabitazione e che la separazione si è protratta ininterrottamente per il tempo previsto dalla legge.
I tempi tecnici sono quelli del tribunale del luogo ove va presentata l'istanza.
L'autorizzazione del Tribunale non è necessaria nel caso in cui la pronuncia di divorzio abbia come presupposto una separazione consensuale o giudiziale.
I nubendi possono presentare ricorso al Tribunale dichiarando che la donna è di stato libero e che non è in stato di gravidanza.
Deve essere presentata unitamente al ricorso:
- la copia della sentenza di divorzio passata in giudicato (se in lingua straniera, deve essere tradotta, asseverata e munita di apostille, ovvero di una certificazione che convalida per l’uso internazionale l’autenticità di un atto pubblico);
- il certificato medico che escluda lo stato di gravidanza.
Il Tribunale, con decreto emesso in Camera di Consiglio, sentite le parti e il Pubblico Ministero, può autorizzare il matrimonio. Se la donna si trova in stato di gravidanza il Tribunale può autorizzare il matrimonio solo se risulta, da sentenza passata in giudicato, che il marito non ha convissuto con la moglie nei trecento giorni precedenti il divorzio.
Gentile Ettore,
In effetti, l’art.89 del codice civile recita: “non può contrarre matrimonio la donna, se non dopo trecento giorni dallo scioglimento, dall’annullamento o dalla cessazione degli effetti civili del precedente matrimonio”. La norma prevede un’eccezione sono esclusi dal divieto i casi in cui lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili (alias divorzio) avviene dopo che sia stata pronunciata la separazione (giudiziale o consensuale che sia), oppure avviene per mancata consumazione del matrimonio.
I casi in cui è obbligatorio attendere i fatidici trecento giorni sono rari come sono rari i casini cui si è ottenuto il divorzio senza una previa separazione (ex marito è stato condannato a pene detentive, ergastolo o è colpevole di delitti particolarmente efferati.). Per potersi risposare,la sua fidanzata deve attendere che la sentenza di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio passi in giudicato (cioè non sia più possibile proporre impugnazione della medesima sentenza); ciò avviene dopo 6 mesi dalla pubblicazione.
Mi contatti per maggiori informazioni.
In caso di annullamento del precedente matrimonio o di divorzio la donna non può contrarre nuovo matrimonio se non dopo 300 giorni dallo scioglimento, dall'annullamento o dalla cessazione degli effetti civili del precedente matrimonio.
In questi casi l'interessata può presentare ricorso al Tribunale che può autorizzare il matrimonio quando è inequivocabilmente escluso lo stato di gravidanza o se risulta da sentenza passata in giudicato che il marito non ha convissuto con la moglie nei trecento giorni precedenti lo scioglimento, l'annullamento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
L'autorizzazione del Tribunale non è necessaria nel caso in cui la pronuncia di divorzio abbia come presupposto una separazione consensuale o giudiziale.
Mi contatti se necessita maggiori informazioni.
Cordiali saluti.