Tre anni fa mia madre è andata via di casa, lasciando mio padre, invalido e privo di redditi, e me, che facevo solo qualche lavoretto saltuario, in condizioni di indigenza. Per i primi mesi si è fatta sentire sporadicamente, poi ha interrotto del tutto i rapporti.
Ora, con mio padre percettore di pensione e io che lavoro e sono sposata, vorrebbe tornare a casa. La pensione di mio padre non è sufficiente a supportarli entrambi, io ho l'obbligo di versare un mantenimento per mia madre?
I miei sono in comunione dei beni e mio padre non ha mai voluto separarsi, nonostante in un'occasione precedente a questo allontanamento fosse stato costretto a rivolgersi ai carabinieri per una denuncia di scomparsa, perché mia madre era andata all'estero senza avvisarci.
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Buongiorno sulla base di quello che riferisce deduco che Sua madre non lavori e che la pensione é troppo bassa per consentire ad entrambi di vivere, se così fosse Le posso dire che non c'è un obbligo automatico di provvedere ai Suoi genitori ma ci potrebbero essere le condizioni per i Suoi genitori di richiedere gli alimenti, ovvero il minimo indispensabile per vivere. Per gli alimenti i Suoi genitori dovrebbero farle causa e chiedere il relativo pagamento e potrebbe essere accordato solo se sussistesro le condizioni: indigenza dei richiedenti ed adeguatè possibilità economiche di chi dovrebbe versarli. A disposizione per chiarimenti ma si confronti con un legale di fiducia per capire come procedere. Saluti
Buongiorno,
da quanto leggo, è possibile che i suoi genitori possano domandarle gli alimenti ai sensi degli artt. 433 e ss. del codice civile.
Gli alimenti possono essere chiesti solo da chi versa in stato di bisogno e non è in grado di provvedere al proprio mantenimento.
Chi deve somministrare gli alimenti ha scelta di poterlo fare mediante assegno alimentare o accogliendo e mantenendo nella propria casa colui che vi ha diritto.
Resta il fatto che, qualora sussistessero i criteri per poter ottenere gli alimenti, i suoi genitori dovrebbero intentare una causa.
Cordiali saluti,
Avv. Giulia Aldini
E' Suo padre ad essere tenuto a prestare gli alimenti, in favore di Sua madre, secondo la previsione dell'art. 433 c.c., in quanto coniuge. In via sussidiaria, secondo il predetto articolo, sono obbligati i figli. Tenga conto che non si tratta di un mantenimento vero e proprio, nel senso che non bisogna garantire condizioni di vita adeguate o un tenore di vita. Gli alimenti infatti sono dovuti solo se il beneficiario si trova in uno stato di totale disagio economico,e hanno la funzione di garantire la sua sopravvivenza. Cordiali saluti. Avv. Francesco Genovese
Buongiorno, tenga presente che non incombe un obbligo di mantenimento diretto dei figli verso i genitori, come invece accade nel caso inverso in relazione a tale obbligo dei genitori verso i figli fino a quando essi non hanno raggiunto l’autosufficienza economica. Piuttosto potrebbe sussistere il diritto da parte del genitore ad ottenere la corresponsione degli alimenti da parte del figlio qualora si trovi in stato di bisogno, ovvero nell'incapacità di provvedere da sé al soddisfacimento dei bisogni fondamentali della vita. Distinti Saluti.