Omesso lavori straordinari condominiali deliberati prima di acquisto casa

Inviata da luca. 5 set 2017 Diritto condominiale

salve, in data 10 luglio 2017 ho acquistato un appartamento, ieri 4/9/2017 vengo a sapere dall'amministratore di condominio che un mese prima della data di acquisto è stato deliberato dei lavori di ristrutturazione del tetto perchè penetra l'acqua. Ne il venditore, ne l'agenzia immobiliare ne ha fatto voce di questo problema! Ora sapendo di questa situazione io non avrei acquistato l'appartamento, come mi devo muovere nei confronti del venditore e agenzia?
grazie del vostro tempo!

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L'art. 63, comma 2, disp. att. c.c. dispone che "chi subentra nei diritti di un condomino è obbligato, solidalmente con questo, al pagamento dei contributi relativi all'anno in corso ed a quello precedente", per cui giuridicamente nei confronti del condominio si è obbligati al pagamento.
Tuttavia, l'art. 1298 c.c. dispone che tale obbligo vale verso il condominio che è terzo nei rapporti tra venditore e compratore, per cui in tal caso, per cui se nel contratto non è previsto nulla per tali spese, può agirsi in regresso contro il venditore che ha taciuto la circostanza.
Contro l'agenzia, invece, il suo obbligo è procurare l'acquisto (che è avvenuto) per cui, anche se il comportamento della stessa non è improntato a buona fede, non vi sono estremi - a mio parere - per un'azione contro la stessa.

Studio legale de Benedictis Avvocato a Andria

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Buongiorno Luca,
come indicato dal collega che mi ha preceduto, nel caso di specie le spese da sostenere per il rifacimento del tetto spettano al Suo venditore (proprietario dell'immobile al momento in cui sono stati deliberati i lavori).
Se ad ogni modo Lei intende procedere per un risarcimento danni, avendo il venditore e l'agenzia omesso la circostanza dei futuri lavori, mi contatti in privato per valutare meglio il da farsi, al fine di evitarLe inutili oneri.
Cordiali saluti.
avv. Marlisa Blardi

AVV. MARLISA BLARDI Avvocato a Bologna

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Il principio da seguire relativo alla ripartizione delle spese straordinarie è quello indicato dalla giurisprudenza, secondo cui l’obbligo di contribuire alle spese è in capo al proprietario dell’immobile nel momento in cui è stata adottata la delibera definitiva che approva i lavori conferendo l’incarico alla ditta appaltatrice: salvo che nel contratto di compravendita non sia stato previsto diversamente.

Avv. David Micheli Avvocato a Trento

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