Omissione di soccorso

Inviata da Stefania. 8 giu 2015

Buongiorno,
una settimana fa ho urtato un ragazzino in bicicletta. Gli ho fatto fare un bel volo e per paura che mi facessero fare qualche test sono scappato via. Avevo bevucchiato con un amico. Ma in realtà sono stato subito identificato. Cosa devo aspettarmi? Cosa succederà? Per fortuna il ragazzino sta abbastanza bene.

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La condotta descritta è potenzialmente riconducibile a due fattispecie, l’art. 593 c.p. (Omissione di soccorso) e l’art. 189 (Comportamento in caso di incidente) del d. lgs. 30.04.1992 n. 285, ossia il codice della strada.
La mancanza di precise informazioni circa la condizioni dell’investito al momento del sinistro, non consente di pronunciarsi esattamente sulla ricorrenza del fatto previsto dall'art. 593 c.p. e punito con un anno di reclusione o con la multa fino ad €. 2.500,00, giacché tale reato ricorre solo se le conseguenze fisiche del ragazzo fossero tali da richiedere un pronto intervento in termini di assistenza o di immediato avviso alle Autorità, con la precisazione che, intanto, il soccorso prestato da terzi non scrimina la condotta del soggetto agente ed inoltre la pena è aumentata di un terzo se dalla condotta omissiva derivi alla vittima una lesione personale.
Certamente ricorrente è, invece, l’illecito previsto dal Codice della Strada, ma anche qui rilevano le condizioni dell’investito, ossia i danni riportati, perché se l’incidete produce solo danno alle cose, l’inottemperanza all'obbligo di fermarsi è sanzionata solo in via amministrativa e pecuniaria (da €. 296,00 a €. 1.183,00), mentre se produce danno alle persone è punita con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a tre anni (reclusione che diventa da uno a tre anni, con sospensione della patente da un anno e sei mesi a cinque anni, nel caso in cui la mancata fermata comporti anche l’omessa assistenza alla persona ferita) e la possibilità di applicare determinate misure cautelari, quali il divieto di espatrio, l’obbligo di presentazione alla polizia giudiziari, il divieto e l’obbligo di dimora e perfino gli arresti domiciliari, ricorrendone, ben s’intende i presupposti e le esigenze cautelari e sempre che l’agente non si metta a disposizione degli organi di polizia entro ventiquattro ore dal fatto, nel qual caso le misure cautelari restano comunque escluse.

Avv. Gianluca Bergamaschi.

Avv. Gianluca Bergamaschi Avvocato a Fidenza

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Occorre accertarsi se sia stata o meno avviata un'indagine penale contro di Lei. Mi contatti ai riferimenti che trova sul mio profilo di questo portale. Con i migliori saluti. Avv. Riccardo Galli di Piacenza

Avv. Riccardo Galli Avvocato a Piacenza

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Le consiglio di svolgere una richiesta ex art. 335 cpp alla competente procura per accertare se sussiste procedimento penale a suo carico.
Cordialità

Avv. Alan Binda

Studio Legale Binda - Avv. Alan Binda Avvocato a Lecco

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Dipende se qualcuno ha sporto denuncia nei suoi confronti, considerato che l'omissione di soccorso è procedibile d'ufficio.
A seconda di quanto tempo fa è accaduto l'evento le consiglio di recarsi in procura e chiedere un attestato ai sensi dell'art. 335 c.p.p. in modo da vedere se è stato aperto un procedimento nei suoi confronti.

Studio Legale Vitelli Avvocato a Latina

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