onorari per causa indennità di accompagnamento

Inviata da Giorgio. 4 giu 2018 Invalidità

Buongiorno, ricevo la seguente risposta da parte dell'avvocato che ha seguito la mia pratica per il patronato:
sulla base della convenzione attualmente vigente tra l'avvocato e l'INCA nel caso, come il nostro, di vittoria della causa con condanna dell'Istituto al pagamento delle spese legali l'acconto da lei corrisposto al momento del conferimento dell'incarico non deve esser detratto dall'importo liquidato dal giudice.
Sono rimasto basito nel ricevere questa risposta, perché vorrebbe significare che l'avvocato mi chiede l'onorario per una causa vinta che gli verrà pagato dalla parte soccombente. In pratica riscuote due volte. E' tutto così assurdo per non dire altro.
Inoltre La legge n. 326 del 2003, all’art.42, ha previsto una novità: il ricorrente che soccombe in giudizio può essere condannato al pagamento delle spese processuali ad eccezione che risulti titolare di un reddito non superiore a due volte il reddito previsto per poter usufruire del gratuito patrocinio. Quindi, nell’ipotesi in cui non venga superato il limite di reddito l’interessato formula apposita dichiarazione sostitutiva di certificazione nell’atto introduttivo del ricorso.
Chiedo delucidazioni in merito.
Cordiali saluti
Giorgio

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Egregio sig.Giorgio,dovrei conoscere la convenzione per pronunciarmi;generalmente l'avvocato ha diritto alla differenza fra la somma spettante e la somma liquidata a carico della controparte.Cordialmente avv.Alfredo Guarino Napoli

Avv. Alfredo Guarino Avvocato a Napoli

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