In una procedura di esecuzione immobiliare forzata, in sede di conversione del pignoramento, prima dell’udienza di convocazione delle parti, ed a procedura ormai sospesa, il debitore esecutato vorrebbe opporsi alla liquidazione delle parcelle del Custode giudiziario e dell’Esperto stimatore, ritenendo che il primo abbia prodotto gravi danni all'immobile oggetto del pignoramento, agendo in violazione di mandato, e che il secondo abbia stimato l’immobile un prezzo artificiosamente basso.
Vorrei sapere se il debitore esecutato ha interesse (la procedura è sospesa per conversione) ad opporsi ai singoli atti esecutivi contestati?
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Gentilissimo,
sicuramente il debitore ne ha interesse,in quanto le somme che si intendono contestare-in quanto da annoverarsi tra le spese della procedura-andranno ricomprese nel conteggio relativo alla conversione del pignoramento.
Cordialità
Avv.Giovanni Cigliola
Gentile Signora,
In verità il mero deposito dell'istanza di conversione non determina alcuna sospensione della procedura esecutiva. Questo effetto può discendere solo da un provvedimento del Giudice. Ciò posto, potrebbe essere ancora possibile opporsi ai decreti di liquidazione dei compensi del Custode e del CTU, a condizione che non siano ancora decorsi termini previsti (30 gg. dalla comunicazione del provvedimento di liquidazione).
Restiamo a disposizione, cordiali saluti
Avv. Riccardo Galli