Nell’opporsi alla richiesta di archiviazione del PM, l’art 410 c.p.p. richiede “a pena di inammissibilità, l'oggetto della investigazione suppletiva e i relativi elementi di prova”.
Nel caso il PM abbia completamente ignorato le produzioni documentali già allegate alla querela per la quale chiede archiviazione, è possibile indicare queste ultime come oggetto di investigazione suppletiva e relativi elementi di prova?
Grazie
Risposta inviata
A breve convalideremo la tua risposta e la pubblicheremo
C’è stato un errore
Per favore, provaci di nuovo più tardi.
Miglior risposta
Questa risposta è stata utile per 1 persone
Gentile sig. Roberto,
salva l'ipotesi in cui la richiesta di archiviazione sia stata avanzata in relazione alla causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto (art. 131 bis c.p.), l'opposizione all'archviazione, come lei ha correttamente individuato, a pena di inammissibilità, deve indicare le attività di indagini integrative/nuove e i relativi elementi di prova.
Ciò significa che solo nel primo caso può limitarsi a criticare la richiesta di archiviazione.
Negli altri casi, dovrà indicare prove nuove da assumere o comunque integrative rispetto all'attività di indagine (indicare per esempio di sentire un testimone su una circostanza su cui non è stato sentito). Non potrà invece limitarsi a riproporre le medesime prove già acquisite pena l'inammissibilità dell'opposizione stessa.
Per assistenza può contattarmi.
Cordiali saluti, avv. Matteo Gigliosi
Egregio sig.Roberto,nel caso da Lei prospettato suggerisco di richiedere che siano sentiti a sit coloro che hanno redatto i documenti prodotti.Cordialmente avv.Alfredo Guarino Napoli
Buongiorno in linea di massima., con l'opposizione all'archiviazione si potrebbe riproporre all'attenzione del G.I.P. la necessità di esaminare anche i documenti che Lei assume non essere stati visionati e considerati.
In ogni caso andrebbe letta la motivazione della richiesta di archiviazione ed approfondita la conoscenza del caso.