Salve,
volevo un'informazione ho inviato documenti difensivi in autotutela al Sindaco e alla Polizia municipale a seguito di un verbale ricevuto per la violazione di un'ordinanza comunale, nel verbale è stato scritto che ciò mi è reso possibile grazie all'articolo 18 della legge 689 dell' '81.
Volevo sapere se il pagamento della sanzione deve essere fatta entro il termine dei 60 giorni nel caso in cui non dovessi ricevere risposta o se i termini di pagamento slittano alla ricevuta della risposta del Sindaco o della polizia municipale e se questa è obbligatoria per legge
Grazie
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Credo che Lei abbia presentato note difensive ai sensi e per gli effetti dell'art.18 L.689/81. A questo punto la decisione sulla effettiva sussistenza della violazione e la conseguente (eventuale) determinazione della sanzione pecuniaria dovrà essere emessa dal Sindaco come ordinanza-ingiunzione (se ritenuto responsabile), o come archiviazione del verbale (se non ritenuto responsabile).
Adesso non dovrà pagare.
Saluti
Salve. Avendo Lei ricevuto una ordinanza-ingiunzione, Le consiglio di non limitarsi alla mera "autotutela" (che peraltro non interrompe, né sospende, i termini di impugnazione) ma di impugnare il verbale in via giudiziale (innanzi al Giudice di Pace competente per territorio: in tal caso l'impugnazione si fa con "ricorso" entro 30 giorni dalla notifica del verbale), oppure procedere all'impugnazione innanzi al Prefetto (anche per il tramite della Polizia municipale: in tal caso, l'impugnazione va fatta entro i 60 giorni). I tempi di risposta da parte dell'Autorità superano i 60 giorni e, se non dovessero accogliere la Sua richiesta, la multa che Lei dovrà pagare in base al verbale raddoppierà alla scadenza dei 60 giorni indicati. Ma se ritiene che il verbale sia illegittimo, e ingiustamente è stato multato, Le suggerisco di proporre ricorso innanzi al Giudice di Pace entro i 30 giorni: è, a mio avviso, il mezzo più indicato. Restando a disposizione per eventuali chiarimenti, porgo
Cordiali saluti.
avv. Maria Rosalia Megna