Ordine restrittivo incoerente

Inviata da Chiara. 9 feb 2015

Nel mese di ottobre è stato emmesso un ordine restrittivo contro il mio compagno per falsi attacchi di cui non esisteva nessuna prova e semplicemente perché non ci sono mai state violenze di nessun tipo. Devo sottolineare che non sono stata io a sporgere denuncia.

I fatti sono incoerenti: è stato imposto un ordine di 150 m quando viviamo a 300 km, Sono andata molte volte dalla polizia e mi hanno detto che non ho alcuna protezione.

Ho fatto ricorso e ancora aspetto. Lui viene nella mia città e la polizia non ci guarda e non ci considera. Vorrei una spiegazione e una soluzione convincente a tutto questo.

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Esponga i suoi fatti alla questura della provincia di residenza sottolineando la mancanza di logicità nella motivazione vista la distanza che vi divide e poi aspetti... i tempi sono lunghi, occorre verificare altresì l'esistenza di precedenti penali e la pericolosità del soggetto. Di tutto ciò non vi è cenno nella richiesta, è il caso che precisi meglio, con circostanze piu dettagliate la reale situazione del suo soggetto.

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Come noto, con il "pacchetto sicurezza" del 2009 il legislatore ha ampliato il novero dei comportamenti penalmente rilevanti, con l'introduzione del delitto di atti persecutori (cosiddetto stalking), ed è intervenuto, in maniera significativa, sul sistema delle cautele personali all'interno del processo.
In particolare, è stata inserita all'art. 282-ter c.p.p. una nuova misura cautelare personale di tipo coercitivo: il divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa del reato.
Con tale strumento cautelare, il giudice fa divieto al destinatario di avvicinarsi a luoghi determinati, che siano abitualmente frequentati dall'offeso, oppure gli impone di mantenere una determinata distanza da tali luoghi e dalla persona offesa.
Sotto il profilo oggettivo, la misura si articola, quindi, in un possibile «doppio contenuto»: un divieto "generico" di avvicinarsi ai luoghi frequentati con abitudine dalla vittima e un obbligo "specifico" di restare a una determinata distanza.
Pur trattandosi di una misura palesemente correlata alla repressione dei fatti di stalking, il nuovo strumento si caratterizza, in realtà, per la generale portata applicativa, non essendo vincolata ad alcuna tipologia predeterminata di illecito penale.
In definitiva, il vero elemento di novità dell'istituto di recente introdotto concerne il divieto di avvicinamento "materiale e virtuale" all'offeso, indipendentemente dal luogo in cui esso si trovi[11], prescrizione non riconducibile ad alcuna delle misure precedenti.
La pronuncia della VI sezione 7 aprile 2011 (dep. 8 luglio 2011) n. 36819 rappresenta una delle prime decisioni della Corte di cassazione con riferimento alla cautela di cui all'art. 282-ter c.p.p.
Per i giudici di legittimità, «con il provvedimento ex art. 282-ter c.p.p., il giudice deve necessariamente indicare in maniera specifica e dettagliata i luoghi rispetto ai quali all'indagato è fatto divieto di avvicinamento, non potendo essere concepibile una misura cautelare, come quella oggetto di esame, che si limiti a far riferimento genericamente "a tutti i luoghi frequentati" dalla vittima», giacchè si tratterebbe di un provvedimento che finirebbe con l'imporre «una condotta di non facere indeterminata rispetto ai luoghi, la cui individuazione finirebbe per essere, di fatto, rimessa alla persona offesa».
Dal tenore della sua domanda, tuttavia, non avendo lei sporto alcuna denuncia, non è possibile evincere se lei sia favorevole o meno al mantenimento di tale ordine nei confronti del suo compagno. Prima di agire chiedendo il rispetto dell'ordine restrittivo in essere o la sua cancellazione sarebbe opportuno un colloquio per approfondire gli aspetti della vicenda. Sono a sua disposizione qualora voglia approfondire la questione e, qualora lo desideri, consigliarla. Saluti, avv. Dina Paoli del foro di Grosseto

Studio Avv. Dina Paoli Avvocato a Grosseto

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Non posso esserLe d'aiuto poichè occorre il parere di un penalista.
Avv. Alessandro Caretta

Avv. Alessandro Caretta Avvocato a Torino

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Le consiglio di recarsi presso la Procura della Repubblica del Tribunale competente e di chiedere spiegazioni

Studio Legale Avv. Emidio Speranza Avvocato a Ascoli Piceno

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Si faccia dare gli estremi del provvedimento restrittivo. Comunichi all'Autorità che lo ha emesso che non sussistono i relativi presupposti in quanto nei suoi riguardi l'interessato non ha commesso violenze di alcun tipo. Congiuntamente ne chiedete la revoca.-
Le chiarisco che il provvedimento restrittivo non contempla, per legge, alcuna protezione, bensì obbliga l'interessato a non avvicinarsi alla presunta vittima nel raggio di un centinaio di metri. In caso di sua violazione, anche su impulso della persona offesa, potranno essere adottate, in via cautelare, misura più afflittive, quali il divieto di dimora e/o frequentazione, gli arresti domiciliari; e, nei casi più, gravi la custodia cautelare in carcere.-
Qualora desideri che io provveda a redigere il documento sopra specificato, mi contatti sui recapiti riportati nel presente sito.-
Distinti saluti.-
Avv. Carlo Monaco

Avv. Carlo Monaco Avvocato a Cosenza

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