parti comuni condominiali divieto di accesso

Inviata da Vittorio. 6 dic 2024

Sono proprietario di un garage sito a piano -1 di un condominio nel quale non abito, al quale posso accedere solo tramite rampa carrabile. L'amministratore si rifiuta di condividere con me le chiavi delle parti comuni quali portone di ingresso collegato all'atrio condominiale, che mi permetterebbe di raggiungere il garage con ascensore o scale interne. Nel regolamento condominiale è specificato che ognuno è proprietario della sua quota delle parti comuni, ma l'amministratore dice che le spese di gestione di queste sono ripartite solo tra gli abitanti del condominio e che quindi non ho diritto ad usufruirne. Mi sono proposto di pagare la mia quota maggiorata di parti comuni ( ad oggi pago per l'illuminazione del parcheggio esterno dedicato ai soli condomini ad esempio) rivedendo la ripartizione di queste ultime ma si rifiuta. Cosa posso fare?

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Buonasera,
ai sensi dell’art. 1117 c.c., le parti comuni di un edificio condominiale, come il portone di ingresso, le scale e l’ascensore, sono destinate a servire l’intero condominio e i relativi comproprietari.
Essendo proprietario di un garage, lei è comproprietario delle parti comuni nella misura della sua quota. Tale diritto sussiste indipendentemente dal fatto che lei abiti o meno nel condominio.
Anche se le spese di gestione di alcune parti comuni sono ripartite solo tra i condomini abitanti, ciò non le preclude il diritto di accedere e utilizzare tali parti comuni, come esplicitamente riconosciuto dal regolamento stesso che menziona la titolarità delle quote.
L’atteggiamento dell’amministratore, che le impedisce di accedere, è dunque contrario alla legge e alla natura della comunione.
Inoltre, La sua proposta di contribuire economicamente alle spese per l’uso delle parti comuni è del tutto ragionevole. Tuttavia, l’amministratore non può subordinare il suo diritto all’utilizzo delle parti comuni a tale contribuzione, in quanto il suo diritto deriva dalla proprietà del garage e non dalle modalità di ripartizione delle spese.
Alla luce di ciò, provveda, pertanto, ad inviare all'amministratore formale comunicazione di diffida in cui intima all’amministratore di concederle immediatamente le chiavi del portone di ingresso e garantire il pieno utilizzo delle parti comuni.

Restando a disposizione, molto cordialmente saluto.
Avv. Fabio Casaburo

Studio Legale Casaburo Avv. Fabio Casaburo Avvocato a Torino

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