Buongiorno,
se la sentenza di divorzio non è stata notificata alla controparte perché deve essere appellata per chiedere la revisione degli aspetti economici, quando passa in giudicato la cessazione degli effetti civili del matrimonio? Si devono necessariamente aspettare i canonici sei mesi del termine lungo di impugnazione? Grazie per la cortese attenzione.
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Egregio Sig. Paolo,
in caso di mancata notifica della sentenza al procurato costituito della controparte, la sentenza passa in giudicato decorsi 6 mesi dalla sua pubblicazione.
In tal caso, dunque, non si devono aspettare i 6 mesi, ma si deve appellare entro i 6 mesi.
Cordiali saluti.
Avv. Lucilla Navarra
se ho ben compreso la domanda, quello che le interessa sapere è quando si produce la cessazione degli effetti civili del matrimonio, atteso che la sentenza di divorzio non sia stata notificata al procuratore costituito di controparte in quanto si ritiene di doverla impugnare per i soli aspetti economici della stessa.
In questo caso, a meno che non si tratti di una sentenza provvisoria che decide ai soli fini della cessazione degli effetti civili, la proposizione dell’appello impedisce il passaggio in giudicato della sentenza di divorzio e quindi la cessazione degli effetti civili del matrimonio, ancorché l’appello abbia ad oggetto solamente aspetti economici.
Cordialità
Avv. F.C.
Se non notificata all'avvocato avversario diventa definitiva dopo 6 mesi dalla pubblicazione, sennò dopo 30 gg dalla notifica.
All'esito di ciò può proporre richiesta di modifica se ci sono gli estremi.
Resto a disposizione
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Grazie per l'attenzione, il mio avvocato sostiene di non riuscire in 30 giorni a preparare tutti i documenti per l'appello. Una volta depositato il ricorso si può notificare? C'è un termine?
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gentile Paolo,
se lei non ha ricevuto notificazione della sentenza, allora la stessa sarà "cosa giudicata" trascorsi 6 mesi dalla pubblicazione, ma se ha una particolare necessità la notifichi così da far decorrere il termine "breve" di trenta giorni per il passaggio in giudicato.
cordialmente
avv. marina ligrani
Genitle Paolo, non si devono aspettare i sei mesi, ma si deve appellare entro i sei mesi, attenzione, questo il senso della norma sull'impugnazione di un sentenza non notificata dalla controparte e quindi appellabile nel termine lungo, saluti cordiali.
avv. Giovanni Bonomo
Esattamente, il passaggio in giudicato (definitività del provvedimento) avverrà nel termine di 6 mesi dalla pubblicazione del provvedimento. Se invece avesse un interesse a far decorrere il termine breve, sarebbe opportuno che notificasse la sentenza al procuratore costituito.
Con i migliori saluti
Avv. Riccardo Galli
Gentilissimo Paolo,
se la sentenza non e' stata notificata al procuratore costituito della controparte per la decorrenza del termine breve per l'appello, il provvedimento diventa definitivo decorsi mesi 6 (sei) dalla pubblicazione dello stesso.
Cordialmente.
Avv.Silvia Parrini
Buongiorno,
se la sentenza di divorzio non è stata ancora notificata, le confermo che il termine "lungo" per il passaggio in giudicato della stessa è di 6 mesi. Se, comunque, c'è un interesse da parte sua ad usufruire del c.d. "termine breve", le consiglio di provvedere Lei stesso alla notifica della sentenza alla controparte.