Buongiorno,non sono un grande bevitore ma mi è stata ritirata la patente con tasso alcolemico di 0,56....volevo sapere se era possibile fare un ricorso immediato al giudice di pace visto il tasso veramente basso....e poi volevo delle delucidazioni sul fatto che se il prefetto non mi invia niente entro tot giorni sono obbligati a ridarmi la patente....se non ho capito male dovrebbero essere 5+15?? (5 da chi ha ritirato la patente e 15 dal prefetto)
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Buongiorno a Lei,
direi che è abbastanza importante capire alcune cose (se gli organi accertatori hanno fatto tutti gli avvisi di legge prima di fare l'alcoltest - quali sono le risultanze di tutte le rilevazioni - se risulta la taratura del dispositivo utilizzato) che ritengo basilari in relazione alla possibilità di proporre un ricorso vincente.
I 5 + 15 gg. sono corretti però, in mancanza di notifica, consiglio allo spirare del termine di recarsi personalmente (meglio se ci va un Legale) presso la Prefettura competente, così da chiedere immediatamente la restituzione della patente.
Avv. Addolorata Pastore
Il termine di 15 giorni per l'emissione dell'ordinanza da parte della prefettura ha carattere ordinatorio, ciò significa che il suo mancato rispetto non determina decadenze.
Tuttavia, la mancata emissione dell'ordinanza entro il suddetto termine, comporta la facoltà per l'avente diritto di richiedere la restituzione della patente presentando in Prefettura una apposita istanza.
In particolare, una volta trascorsi 20 giorni dal ritiro del documento di guida, avendo l'organo accertatore cinque giorni per trasmettere il medesimo in Prefettura.
In ogni caso se l'interessato non presenta l'istanza di restituzione, l'ordinanza potra' essere emessa anche successivamente al 15simo giorno.
Il ricorso al Giudice di Pace può essere fatto nel termine di trenta giorni dalla notifica dell'ordinanza prefettizia.
può tentare di fare ricorso eccependo la particolare tenuità del fatto.
Il prefetto deve emanare l'ordinanza entro 20 giorni dal ritiro della patente (5+15) ma se la notifica del provvedimento avviene oltre detto termine non è motivo di illegittimità dello stesso.
Cordiali saluti
avv. Antonella Anapoli
E' esatto che gli agenti debbano trasmettere gli atti al Prefetto entro 5 gg dall'accertamento e che il Prefetto debba emettere l'ordinanza entro 15 gg da tale termine . Se volesse io potrei essere disponibile per il ricorso al Giudice di Pace per la restituzione provvisoria della patente di guida. Nel Suo caso, poi, si tratta di sola sanzione amministrativa pecuniaria e non c'è il penale.
Certamente, ci sono dubbi sulla attendibilità dell'alcooltest che potrebbero essere sollevati nel ricorso.
Gentile Sig. Gianluca, sono molteplici gli aspetti che dovremmo analizzare per capire l'opportunità di presentare un ricorso. Non rileva il fatto che il tasso fosse comunque basso dal momento che il superamento dello 0,5 già rileva ai fini della sospensione della patente. A giorni le arriverà il provvedimento del Prefetto con la quantificazione dei giorni di ritiro della patente, al quale potrà presentare ricorso.
Mi rendo disponibile per ulteriori chiarimenti.
Cordialmente
Avv. Benedetti