Paypal ed ebay

Inviata da Daniele. 20 nov 2015

Buongiorno.
Chiedo se esiste uno studio di consulenza o di avvocati che possano seguire passo passo un azienda nel settore online. Purtroppo ci siamo resi conto che se hai un minimo di successo (in modo totalemente legali) le grosse società come PayPal ed Ebay ti vanno contro bloccando conti e account senza una valida motivazione. Noi vendiamo software, comprati regolarmente da fornitori, rivenduti con fattura e tutto, nel sito e nelle inserzioni ebay ci sono anche tutti i dati legali che permettono la vendita di tali oggetti. Ebay blocca account perché dice che non posso vendere un oggetto senza l'autorizzazione della casa stessa (cosa che in europa è illegale, per evitare cartelli mafiosi di grosse società) ma chiudono lo stesso senza possibilità di controbattere, paypal blocca i conti perché per loro sono prodotti a rischio e legale o no, non vogliono avere problemi, anche loro non ti danno possibilità di rispondere e tengono bloccati per 3 mesi migliaia di euro senza dare la possibilità di difendersi. Visto che è sicuro al 100% che queste cose che vendiamo sono legalissime, visto che sono prodotti usati / monouso, vorremmo difenderci da queste società che ci impediscono di lavorare tranquillamente.
Ringrazio in anticipo

Cordiali Saluti, Daniele.

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Buongiorno,
mi occupo di diritto dell'informatica e ho già affrontato caai simili. Se lo desidera può contattarmi ai recapiti di Studio.
Cordiali saluti.

Avv. Stefano Corsini

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Occorre esaminare le regole di accesso ed annessione al sito ebay nonché le condizioni che regolano paypal.
Una volta esaminate, e comprese le vostre specifiche necessità, si valuta come muoversi.
Resto a disposizione

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La Corte di giustizia dell'Unione europea (CGUE) ha sancito in data 3 luglio 2012 che il commercio di programmi per computer usati è in linea di principio legittimo. La CGUE ha sentenziato che il commercio di software usato è ammesso anche se si tratta di software trasferito online.

Ai sensi dei considerandi della sentenza, il principio di esaurimento del diritto d’autore si applica a qualsiasi prima vendita di software. La CGUE ha pure decretato che il secondo acquirente può scaricare di nuovo dal produttore le licenze del software trasferite online: "Inoltre, l'esaurimento del diritto di distribuzione si estende alla copia del programma fino alla versione migliorata e aggiornata in possesso del proprietario del copyright."[1]

La CGUE ha inoltre constatato quanto segue: nel caso che il proprietario del copyright “(…)in cambio di un pagamento, stipuli con l’utente un accordo di licenza, tramite il quale l’utente stesso ottiene il diritto perpetuo di utilizzare tale copia, il proprietario del copyright ha venduto la copia all’utente e quindi esaurisce il suo diritto esclusivo di distribuzione." Con un tale commercio viene trasferita la proprietà sulla copia stessa. "Così, il legittimo proprietario, anche se il contratto di licenza proibisce la vendita successiva, non può più opporsi alla rivendita della copia interessata."[2]

La Corte di Giustizia ha sentenziato inoltre, "... che il proprietario del copyright, se l'applicazione del principio si limitasse all'esaurimento del diritto di distribuzione solo per le copie del programma che vengono vendute su un supporto, controllerebbe la rivendita di copie che sono state scaricate da Internet e potrebbe esigere di nuovo un compenso, nonostante l’ottenimento di un equo pagamento già nel corso della prima vendita della copia interessata. Una tale restrizione alla rivendita di copie dei programmi scaricate da Internet eccederebbe il fine di salvaguardare l'oggetto specifico della proprietà intellettuale in questione."[3]

La CGUE pone tuttavia una limitazione nel senso che le licenze client-server non possono essere frazionate. Nel caso di queste licenze si tratta di singoli programmi per computer che si trovano su un server e ai quali possono accedere a un certo numero di utenti. Tuttavia, le argomentazioni della CGUE sul divieto di frazionamento non si riferiscono ai contratti multilicenza, dove diversi programmi singoli sono venduti insieme in un solo pacchetto e sono salvati e utilizzati singolarmente su ogni computer.

AP Civil Law Firm Alessandro Pedone Avvocato a Bergamo

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Buongiorno,
il mio studio si occupa di diritto dell'informatica e mi sono già occupato di casi simili. Se lo desidera mi può contattare.
Avv. Stefano Corsini

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Gent.mo signore,
per una consulenza legale in merito e per essere seguito nella pratica amministrativa relativa al suo progetto, non esiti a contattarci.
Cordiali saluti,

Studio legale Morano & partners

Studio legale Morano & partners Avvocato a Roma

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Buonasera,
sarei felice di poterla aiutare per il caso concreto. Il nostro studio, tra le altre cose, si occupa anche di Diritto di internet e dei social media. Abbiamo già affrontato un caso simile al suo.
Per info, mi contatti pure tramite il portale.

Cordiali saluti,
Avv. Leonardo Sanesi (Foro di Prato)
c/o Studio Legale Pacini

Studio Legale Pacini Avvocato a Prato

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Gentile Sig. Daniele,
la tematica del commercio elettronico è molto complessa ed è stata in parte affrontata dalla direttiva comunitaria 200/31/ce.
Le chiedo innanzitutto se si tratta di vendite on line o di aste on line (di cui Il maggiore e più famoso sito a livello mondiale è proprio eBay, da Lei citato).
In linea generale il gestore on line - (eBay o altri dello steso tipo) giocano un ruolo neutrale nella trasmissione dei dati forniti dagli utenti. Non sono, tuttavia, esenti da responsabilità nei casi in cui agiscano come operator economici diligenti, con connessa coscienza di attività illecite anche a seguito di indagini effettuate dagli stessi operatori on line o per mezzo di avvisi di violazione.
La Corte di Giustizia ha dichiarato in passato la responsabilità dei gestori di mercati virtuali per violazione del diritto de marchi commessi da loro utenti.
Solo in questi casi hanno l'obbligo di bloccare le relative vendite se non vogliono essere ritenuti responsabili come i venditori. Venendo al Suo caso concreto, tuttavia, Lei utilizza marchi altrui per pubblicizzare la vendita di prodotti originali e pertanto non vi è nessun illecito in quanto l'uso di segni di proprietà di aziende più o meno note non costituisce di per sé alcun reato.
La invito pertanto a diffidare i gestori on line dal perpetrare tali comportamenti lesivi della Sua azienda.
Resto a disposizione per ogni eventuale chiarimento ulteriore.
Cordiali saluti

Avv. Lavinia Misuraca
Foro di Modena

STUDIO AVV. LAVINIA MISURACA Avvocato a Modena

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Buongiorno,

le comunico la piena disponibilità del nostro studio a seguire il vostro caso. Abbiamo, tra i nostri collaboratori, un avvocato esperto in diritto dell'internet e dei social media che potrebbe trovare una soluzione adatta al vostro caso.
La invito a contattarci tramite il portale per un primo contatto e per approfondire il suo caso.
Siamo a disposizione per ogni eventuale chiarimento o approfondimento.

Cordiali saluti,
Studio Legale Pacini

Studio Legale Pacini Avvocato a Prato

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