Permesso di soggiorno per motivi familiare scaduto da 6 mesi

Inviata da Emmanuel Pedroso. 27 mag 2018 Diritto dell'immigrazione

Salve io avrei un grande problema e spero che qualcuno mi dia informazioni sono dispersto
Io sono cittadino cubano quindi extracomunitario ,ho un permesso di soggiorno per ricongiungimento familiare con validità di 5 anni ottenuto da mia ex moglie cittadina italiana con la quale ora sono divorziato ed ho 2 figli cittadini italiani con lei che sono nati entro il matrimonio.
il mio permesso di soggiorno è scaduto da 6 mesi ed io non saprei come aggiornarlo se è possibile o se nonostante essendo irregolare sul territorio italiano riesco a farne un’altro permesso di soggiorno per motivi familiari visto che ho due figli cittadini italiani che però vivono con sua madre la mia ex .
Vi prego aiutatemi per favore....
Non vorrei essere espulso .. che anche questo vorrei sapere!
Cordiali saluti e per favore datemi una informazione vi prego .Grazie mille
Se qualcuno mi vuole telefonare questo è il mio numero mi chiamo Emmanuel 3420139063

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Lo scioglimento del matrimonio contratto con cittadino italiano non è sempre negativo ai fini del rinnovo del permesso di soggiorno , anche per motivi di famiglia.
Le posso dire che In caso di divorzio, viene meno il requisito della convivenza ed il divorziato, quindi, perde la qualità di membro della famiglia del cittadino dell’UE.

In questo caso, sarà possibile per l’ex coniuge conservare il diritto a permanere sul territorio nazionale trasformando il proprio permesso di soggiorno per motivi familiari in un permesso di soggiorno di altro tipo, così come consentito dall’art. 30 comma 5 del Testo Unico sull’immigrazione.

La norma stabilisce infatti che in caso di separazione legale/divorzio o di annullamento del matrimonio il permesso di soggiorno possa diventare un permesso per lavoro subordinato, per lavoro autonomo o per studio.

La conversione, però, non sarà automatica: lo straniero, con la separazione/divorzio e con la fine della convivenza, avrà il dovere di richiedere la conversione del proprio permesso in altro tipo di permesso, allegando la documentazione inerente al titolo richiesto, a seconda che si tratti di richiesta di conversione per lavoro subordinato, autonomo o per studio.

Il d.lgs. 30/2007 all’art. 12 ha disciplinato, inoltre, le ipotesi di mantenimento del diritto di soggiorno dei familiari anche in caso di divorzio o di annullamento del matrimonio. Per coloro che hanno già acquisito il diritto al soggiorno permanente, lo mantengono. Chi, invece, non ha ottenuto il diritto al soggiorno permanente, deve trovarsi in una delle condizioni che la norma stabilisce.
Saluti cordiali

Avv. Antonio Cesarini Avvocato a Bergamo

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