Perplessità sull'articolo 103 DPR 309/90.

Inviata da Fabio. 2 nov 2015

Salve,
sono un appartenente alle Forze dell'Ordine. È da tempo che tra colleghi è sorto un dibattito sul secondo comma dell'art 103 del DPR 309/1990 in particolare sulle parole di seguito riportate: "nel corso di operazioni di polizia per la prevenzione e la repressione del traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope".
Oggetto del dubbio emerso è il fatto che sebbene sia acclarato che il presupposto essenziale per poter procedere alla perquisizione (o all'ispezione/controllo) sia la sussistenza di "operazioni di polizia per la prevenzione e repressione del traffico illecito di stupefacenti", appare poco chiaro cosa il legislatore del '90 voglia intendere con tale frase.
Per intenderci: deve quindi essere lo scopo del servizio, al momento dell'uscita del personale dalla caserma, la ricerca di sostanze stupefacenti? Oppure "l'operazione di polizia" può sorgere anche con il fondato motivo di ritenere che sulla persona si possano occultare sostanze stupefacenti durante un servizio di controllo del territorio?
Per andare direttamente al cuore del dilemma: può o non può quindi una pattuglia delle Forze di Polizia comandata in servizio di controlli etilometrici (ad esempio), operare durante uno dei predetti controlli, un'ispezione o controllo ai sensi del 103 309/90 qualora gli operatori abbiano fondato motivo di rinvenire sostanze stupefacenti sulla persona (o effetti personali posseduti dalla stessa) sottoposta a controllo? È necessario che la pattuglia sia comandata in servizio specifico per la prevenzione e repressione del traffico illecito di stupefacenti? Se fosse rinvenuta la sostanza stupefacente a seguito di un normale servizio di controllo del territorio si potrebbe in sede processuale contestare qualcosa sull'operato della pattuglia e/o inficiare l'attività svolta? Esiste un'interpretazione autentica, giudiziaria, burocratica o dottrinale di cosa intenda il legislatore del 90 sulla frase "nel corso di operazioni di polizia finalizzate alla prevenzione e repressione del traffico illecito di stupefacenti"?
Vi ringrazio anticipatamente per la disponibilità. La vostra risposta sarà gradita a molti operatori delle forze di polizia.

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La dizione semantica della norma (art. 103, comma 2, del D.P.R. n. 309/1990) chiarisce l’ambito di operatività della stessa, ossia fa riferimento, genericamente, al «corso di operazioni di polizia», e precisa che la loro finalità può essere non solo “repressiva”, ma pure “preventiva”, infine consente l’attività ispettiva in base al mero presupposto del «fondato motivo che possano essere rinvenute sostanze stupefacenti o psicotrope».
Questo composto lessicale, specie l’aspetto “preventivo”, ha fatto dire alla Giurisprudenza di legittimità che tale attività ha un contenuto più ampio di quello previsto in via ordinaria dal c.p.p., perché non presuppone l’avvenuta commissione di un reato e non è funzionale alla ricerca ed all'acquisizione della relativa prova, cosicché l’interessato non assume subito la posizione di indagato e, conseguentemente, non ha immediato diritto di essere informato della possibilità di farsi assistere da un difensore e le dichiarazioni fatte e verbalizzate possono essere utilizzate, come quelle di una qualunque persona informata dei fatti.
In base a ciò, è plausibile concludere che qualsiasi attività di polizia può tradursi, a seconda delle contingenti circostanze concrete, in una operazione di “prevenzione” della detenzione di stupefacente, allorché un qualsiasi elemento emergente nel corso delle stessa attività possa ragionevolmente ingenerare il sospetto (fondato motivo) che possa essere rinvenuta della sostanza (ad esempio una particolare allocazione di oggetti ovvero la c.d. “soffiata” di qualcuno o anche solo l’atteggiamento dei soggetti attenzionati, ecc.), senza che la ricerca della droga debba essere per forza il fine iniziale, principale o unico dell’azione poliziesca originaria.
Tutto ciò, naturalmente, tenendo sempre a mente la differenza tra “ispezione” e “perquisizione”, laddove la prima è un semplice controllo superficiale di ciò che è immediatamente visibile e richiede solo la ricorrenza del “fondato motivo”, mentre la seconda, che può anche conseguire alla prima, necessita dell’autorizzazione del P.M., stante la sua natura più penetrante ed invasiva della sfera del soggetto attenzionato e delle sue cose, salvo non ricorra la condizione del comma 3 dell’art. 103, ossia i «motivi di particolare necessità ed urgenza che non consentano di richiedere l’autorizzazione telefonica del magistrato competente», nel qual caso la polizia può procedere immediatamente e direttamente.
Quanto, infine, alle conseguenze di un’eventuale ispezione o perquisizioni illegittime, ad esempio per mancanza dei presupposti, questo potrebbe certo comportare dei problemi di utilizzabilità processuali, ma più teorici che pratici, giacché da tempo la Cassazione considera, comunque, valido il sequestro di ciò che costituisce corpo del reato o cosa pertinente allo stesso, come certo è la sostanza stupefacente, con la conseguente utilizzabilità del relativo verbale.

Avv. Gianluca Bergamaschi

Avv. Gianluca Bergamaschi Avvocato a Fidenza

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La norma in esame prevede due presupposti: che sia stata preventivamente disposta un'operazione volta alla repressione del traffico di stupefacenti e che vi siano ragioni di urgenza che impediscano di ottenere l'autorizzazione del magistrato.
Oltre questi limiti la perquisizione deve considerarsi illegittima.
Nel ns. ordinamento esiste tuttavia il principio di conservazione della prova, secondo il quale, se a fronte di una perquisizione illegittima si acquisisce comunque la prova del reato, essa varrà in ogni caso come notitia criminis e la sostanza sequestrata sarà oggetto di confisca e distruzione, non potendosi ovviamente nè restituirla al detentore, nè ignorare l'esistenza di un fatto illecito.
Processualmente, quindi, gli effetti di una perquisizione illegittima con esito positivo (il rinvenimento dello stupefacente) tenderanno ad equivalere a quelli di una perquisizione legittima.
Diverso è se la perquisizione illegittima avrà risultato negativo, potendosi in questo caso avere conseguenze disciplinari e richieste risarcitorie a carico degli operatori.
Cordialmnte.
Studio Legale Ercoli

Studio Legale Ercoli Avvocato a Pisa

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Gentile signore,
ben si comprende la ratio del problema che pone all'attenzione, spesso presente nella cronaca giornaliera.
La norma , siccome portata dalla legge, è abbastanza precisa; fatta salva ovviamente la flagranza,le operazioni devono essere prestabilte in precedenza ed in tale alveo bisogna muoversi;consideri che la correttezza della modalità di acquisizione ed il rispetto della procedura sono i primi presupposti da verificare,in vista della successiva fase processuale nella quale si verifica in primis proprio il rispetto della procedura, il " come" è stato fatto,comportando delle conseguenze in sede processuale, nullità inutilizzabilità etc, in base a quanto rilevabile.
Distinti saluti
Avv. Felice Bruni - Catanzaro

Avv. Felice Bruni Avvocato a Catanzaro

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