Pignoramento
Non consegnando la mia auto pignorata a ivg di zona a cosa vado incontro? Grazie
Silvano
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Silvano
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L’argomento è specificamente regolato all’art. 521 bis c.p.c., a mente del quale il debitore pignorato è tenuto, entro 10 giorni dalla notifica del pignoramento mobiliare, alla consegna del bene unitamente ai “titoli ed ai documenti relativi alla proprietà o all’uso dei medesimi, all’istituto vendite giudiziarie […]”.
Una volta decorso tale termine, il debitore incorre in una serie di rischi civili e penali. Infatti, ai sensi del quarto comma dello stesso articolo, laddove “gli organi di polizia che accertano la circolazione dei beni pignorati o comunque li rinvengono, procedono al ritiro della carta di circolazione nonché, ove possibile, dei titoli e dei documenti relativi alla proprietà e all'uso dei beni pignorati e consegnano il bene pignorato all'istituto vendite giudiziarie più vicino al luogo in cui il bene pignorato è stato rinvenuto”. Inoltre il debitore pignorato rischia di incorrere in pene reclusive e pecuniarie ai sensi dell’art. 388 cp.
Cordiali saluti
Avv. Giovanni Babino
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Rischia una denuncia penale per inosservanza provvedimento intanto
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Buongiorno.
Successivamente alla notifica dell'atto di pignoramento, il debitore diventa il custode dei mezzi pignorati, dei relativi accessori e della documentazione che li riguarda. La custodia è a titolo gratuito.
Dopo questa prima fase la custodia passa all'IVG di zona competente per le operazioni di vendita previo atto di immissione in possesso e formale comunicazione al creditore.
Ora, a prescindere che in caso di mancata immissione in possesso da parte dell'IVG il debitore si espone inequivocabilmente ad una azione penale per violazione degli obblighi di custodia, laddove il bene non venga consegnato o rinvenuto e gli organi di polizia giudiziaria ne riscontrino la circolazione, lo stesso sarà soggetto a sequestro unitamente a tutti i suoi documenti con conseguente consegna all'IVG .-
Distinti saluti.
Avv. Luigi A. Musumeci
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Oltre a quanto evidenziato dai colleghi che mi hanno preceduto, la mancata consegna del veicolo pignorato (e quindi la sua sottrazione) integra il reato di cui all'art. 388/3° comma C.P., punito con la reclusione fino ad un anno e la multa fino a € 309.
Cordialmente
Studio Legale Ercoli
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Oltre a quanto scritto dai Preg.mi colleghi ritengo che si vada incontro anche a una denuncia alla Autorità Giudiziaria per reato penale ex art.388, comma 3, C.P.
Saluti cordiali
Avv. Antonio Cesarini
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Buonasera Signor Silvano.
Con l’ultima riforma del processo civile, vi è la possibilità di individuare i veicoli dei debitori attraverso una ricerca telematica nei registri del Pubblico Registro Automobilistico (PRA).
Individuato il mezzo, l’ufficiale giudiziario invia al proprietario-debitore un avviso in cui gli intima di consegnarlo, entro 10 giorni, con tutti i documenti, all’IVG, che verrà successivamente delegato dal Giudice alla vendita del bene pignorato.
Se il debitore non consegna spontaneamente il mezzo, dopo i 10 giorni l’auto non può più circolare e, in caso venga fermato dall'Autorità, scatta il sequestro in via forzosa del mezzo e della carta di circolazione, con la consegna degli stessi all’IVG.
Distinti saluti.
Avv. Stab. (Abogado) Rossana Delbarba
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Buongiorno,
in caso di mancata consegna all'Istituto Vendite del veicolo sottoposto a pignoramento, possono sorgere diversi problemi nella circolazione del veicolo: la polizia, qualora dovesse accertare la circolazione su strada del mezzo in questione procede al ritiro della carta di circolazione nonché, ove possibile, dei titoli e dei documenti relativi alla proprietà. Le consiglio quindi di consegnare l'autovettura o, in alternativa, di concordare - anche tramite l'ausilio di un avvocato - con il suo creditore un piano di rientro che le consentirà di evitare le conseguenze del pignoramento e di estinguere la procedura esecutiva promossa nei suoi confronti.
Cordiali saluti
avv. Federica Taiola
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