Buongiorno,
vivo in condominio, ho un appartamento al piano terra con giardino privato. Sono stati deliberati dei lavori. Posso chiedere un indennizzo per il ponteggio, che verrà montato nel mio giardino, precludendone la godibilità?
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Buongiorno sig.ra Lorena,
il codice civile all’art. 843 (accesso al fondo) sancisce in capo al proprietario l’obbligo di permettere l’accesso ed il passaggio nel proprio fondo per l’esecuzione di opere necessarie (costruzione e riparazione di muro o altra opera propria del vicino o comune). Essendo garantito dal codice civile l’accesso coattivo al fondo privato si deve ritenere che il condominio possa, anche in caso di opposizione del proprietario, posare i ponteggi sul terreno privato in questione per l’intervento di manutenzione. Invero, se il proprietario non lo consente, l’ingresso nel giardino può essere disposto dal giudice ex art. 700-702 bis c.p.c.
L’accesso comunque deve essere limitato, per tempi e modi, allo stretto indispensabile per l’attuazione dei lavori.
Il proprietario del fondo occupato dal ponteggio non ha diritto a un indennizzo per la semplice occupazione ma solo nel caso in cui subisca un DANNO (ad esempio a piante, fioriere, arredi o mattonato che venissero rotti o lesionati).
Sul punto la giurisprudenza non è pacifica, vi sono sentenze favorevoli al condominio come la sentenza del Tribunale di Parma – II sez. civ. – n. 1671 del 13- 12- 2019, nonché la sentenza della Cassazione civile, Sez. II, n. 3032 del 30/12/1967: “non deve essere indennizzato il condomino che subisce una temporanea riduzione delle facoltà di uso del box auto a causa delle impalcature installate dalla ditta esecutrice dei lavori condominiali”. “Il condomino che subisce il posizionamento del ponteggio non può vantare alcun diritto di tipo pecuniario, connesso alla indisponibilità della propria autorimessa-resede, in quanto l’esecuzione dei lavori in un tempo ragionevolmente contenuto non determina una variazione dell’assetto dei limiti alla proprietà già previsti dal legislatore, che giustifichi il diritto ad un indennizzo, né tantomeno ad un risarcimento”.
Abbiamo tuttavia anche sentenze favorevoli al condomino che subisce il ponteggio: mi riferisco alla sentenza della Cassazione civile n. 25292/15, con la quale si riconosce un indennizzo in favore di un condomino la cui proprietà esclusiva era stata menomata per effetto dell’opera di consolidamento delle strutture portanti del caseggiato pericolante, eseguita dal condominio in ottemperanza di un’ordinanza del Sindaco.
A mio parere l'obbligo di indennizzo di cui all'art. 843 del c.c. deriva dall'esercizio di un'attività lecita e consentita e prescinde anche dall'esistenza della colpa, essendo correlativo al prodursi del danno a causa dell'accesso o del passaggio, ma non si riferisce al semplice disagio per occupazione del suolo.
In ogni caso nulla vieta all’assemblea condominiale di riconoscere al condomino un indennizzo a priori, per la mera disponibilità manifestata.
In ultimo ci troviamo nella logica di un contesto condominiale, la quale presiede ad un equilibrio di interessi che devono dirsi accomunati dall’utilità delle opere svolte.
Per tali ragioni la invito a contattare un legale al fine di valutare concretamente il caso di specie.
Avv. Silvia Passarini